Le controversie sugli affidamenti in sub-concessione di spazi aeroportuali da destinare ad “attività commerciali” rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario

27 Aprile 2016

I servizi di “natura commerciale” svolti in aree di pertinenza aeroportuale sulla base di un rapporto instaurato tra concessionario e sub-concessionario in cui l'Amministrazione concedente resta totalmente estranea non soggiacciono «alle regole del procedimento ad evidenza pubblica, risolvendosi in contratti di diritto privato, devoluti alla giurisdizione ordinaria civile».

La Suprema Corte, pronunciandosi sul ricorso proposto ex artt. 362 c.p.c. e 110 cod. proc. amm. avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 9 marzo 2015, n. 1192, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative all'affidamento in subconcessione di spazi aeroportuali da destinare all'attività di avvolgimento bagagli (sulla questione si v. in Contrasti Giurisprudenziali, Affidamento in sub concessione di aree aeroportuali, di P. Vosa)

In particolare, la sentenza ha escluso la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. e), in quanto, la suddetta attività rappresenta un “servizio di natura commerciale”, reso su richiesta dei clienti in maniera del tutto “eventuale” e senza “alcuna relazione di strumentalità necessaria” con le attività aeroportuali di “assistenza a terra” (ossia: “il trattamento dei bagagli nel locale di smistamento”; “lo smistamento degli stessi, la loro preparazione in vista della partenza”; “il loro caricamento e scaricamento rispettivamente su e dai sistemi trasportatori da e per l'aereo”; “il trasporto dei bagagli dal locale di smistamento alla sala di distribuzione”), elencate, peraltro in maniera “non meramente esemplificativa, e dunque insuscettibile di interpretazione analogica”, nell'allegato A al d.lgs. n. 18 del 1999.

Invero, i servizi di natura commerciale, pur se svolti in aree di pertinenza aeroportuale sulla base di un rapporto tra concessionario e terzo, non soggiacciono «alle regole del procedimento ad evidenza pubblica, risolvendosi in contratti di diritto privato» con la conseguenza che, per il suddetto affidamento, deve applicarsi l'art. 4, ult. comma, l. n. 755 del 1973 (recante la disciplina per la “Gestione unitaria del sistema aeroportuale della capitale e costruzione di una nuova aerostazione nell'aeroporto intercontinentale “Leonardo da Vinci” di Roma-Fiumicino”), secondo cui la società concessionaria «può anche provvedere a servizi particolari mediante appalti o subconcessioni parziali regolate dal diritto privato, ferma restando la propria responsabilità».

Infine, la Corte, richiamando l'indirizzo espresso nell'ordinanza Cass. civ., Sez. un., 19 dicembre 2009, n. 26823, ha escluso la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b) cod. proc. amm. (riguardante le «controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici […]») evidenziando che, nei suddetti affidamenti, «l'atto autoritativo concessorio resta solamente un antecedente mediato» del rapporto instaurato tra il concessionario e il terzo in cui «la pubblica Amministrazione resta totalmente estranea».

In termini, cfr. Cass. civ., Sez. un., 29 aprile 2015 n. 8620, Cass. civ., Sez. un., 20 gennaio 2014, n. 1006; contra TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 17 febbraio 2016, n. 251; TAR Veneto, Venezia, Sez. I, 30 gennaio 2014, n. 128.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.