Controversie aventi ad oggetto la locazione di commerciali all’interno dell’area demaniale destinata al trasporto pubblico locale: giurisdizione ordinaria

Claudio Fanasca
27 Aprile 2017

I servizi di natura commerciale svolti in aera demaniale che trovano origine in un rapporto derivato fra il concessionario e il terzo, cui l'amministrazione concedente rimane estranea e che risultano privi di collegamento con l'atto autoritativo concessorio, non soggiacciono alle regole del procedimento ad evidenza pubblica, ma si risolvono in contratti di diritto privato, devoluti alla giurisdizione ordinaria civile.

Con due sentenze gemelle il Consiglio di Stato ha affermato la sussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario sulle controversie aventi ad oggetto la locazione di spazi commerciali all'interno della metropolitana di Milano.

In particolare, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, i predetti servizi, trovando origine in un rapporto derivato fra il concessionario e il terzo, cui l'amministrazione concedente rimane estranea e che risultano privi di collegamento con l'atto autoritativo concessorio, che ne costituisce un mero presupposto, non soggiacciono alle regole del procedimento ad evidenza pubblica, ma si risolvono in contratti di diritto privato, devoluti alla giurisdizione ordinaria civile (cfr. Cass., Sez. un., ord. 27 febbraio 2017, n. 4884; Id., 18 aprile 2016, n. 7663; Id., 29 aprile 2015, n. 8623).

Il Consiglio di Stato ha, quindi, ritenuto che la fattispecie esaminata rientrasse in tale ipotesi, dal momento che l'attività oggetto del rapporto controverso non presentava natura di strumentalità necessaria con le operazioni di trasporto pubblico locale affidate dal Comune al concessionario, bensì natura meramente eventuale, in quanto svolta su richiesta del singolo cliente e da questi remunerata autonomamente e non con una quota parte del prezzo del trasporto. L'estraneità del Comune rispetto al rapporto controverso, peraltro, trovava ulteriore conferma nella circostanza che il disciplinare di concessione lasciava ampia libertà al concessionario in ordine alla valorizzazione commerciale degli spazi messi a disposizione, della quale quest'ultimo risultava unico responsabile, percependone anche gli introiti secondo un sistema di contabilità separata rispetto a quella relativa ai servizi concernenti il trasporto pubblico.

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