Il giudizio di anomalia dell’offerta

27 Giugno 2016

Il giudizio di anomalia può essere fondato sull'inattendibilità di singole voci di costo dell'offerta se, per la loro importanza e incidenza, rendano l'intera operazione economica implausibile e insuscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante, in quanto insidiata da indici strutturali di carente affidabilità. L'organo cui compete effettuare tale valutazione nelle gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è il RUP ovvero la commissione giudicatrice da questi delegata.

Il Consiglio di Stato si sofferma sui principi che regolano il sub-procedimento di valutazione di congruità dell'offerta e sull'organo competente ad effettuare tale valutazione.

Per quanto attiene alla congruità dell'offerta, la sentenza rileva che il giudizio di anomalia può essere fondato, come nell'ipotesi in esame, sull'inattendibilità di singole voci di costo dell'offerta se, per la loro importanza ed incidenza, rendano l'intera operazione economica implausibile e, per l'effetto, insuscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante, in quanto insidiata da indici strutturali di carente affidabilità (analogamente si veda Cons. St., Sez. V, 9 aprile 2015, n. 1813).

La sezione precisa, inoltre, che, il sub-procedimento di giustificazione dell'offerta anomala non è volto a consentire aggiustamenti dell'offerta in itinere – come avvenuto nel caso di specie – ma mira, al contrario, a verificare la serietà di un'offerta già formulata e immutabile (v. Cons. St., Sez. VI, 20 settembre 2013, n. 4676).

In merito all'organo competente a valutare l'anomalia nelle gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Collegio afferma che, ai sensi dell'art. 88, comma 3, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell'art. 121, comma 10, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, il RUP può procedere personalmente alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante, ovvero delegare la commissione di gara (cfr. Cons. St, ad. plen., 29 novembre 2012, n. 36).

In ossequio ai principi di deformalizzazione e deburocratizzazione dei procedimenti di gara, il Collegio reputa non necessaria una formale delega alla commissione giudicatrice, nell'ipotesi in cui – come nel caso de quo – il RUP coincida con il presidente della commissione stessa.

Si evidenzia che il nuovo Codice dei Contratti Pubblici all'art 77 affida alla commissione giudicatrice la valutazione delle offerte nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mentre all'art. 97 individua genericamente la “stazione appaltante” quale soggetto competente a valutare l'anomalia dell'offerta. Spetterà, pertanto, alle linee guida ANAC precisare se sia la commissione giudicatrice ovvero il RUP, con il supporto degli uffici della stazione appaltante, l'organo competente a valutare l'anomalia quando il criterio di aggiudicazione è quello, ordinario, dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

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