Sul Segretario verbalizzante della Commissione e sul ruolo del RUP

Redazione Scientifica
24 Giugno 2016

La Commissione di gara costituita con tre membri effettivi, titolari del potere di voto, e da un segretario verbalizzante, non facente parte del collegio...

La Commissione di gara costituita con tre membri effettivi, titolari del potere di voto, e da un segretario verbalizzante, non facente parte del collegio, privo di potere di voto e svolgente mere attività di supporto burocratico ai compiti valutativi e decisionali appartenenti esclusivamente alla Commissione, non viola il principio generale che impone un numero dispari di membri.

Il segretario verbalizzante, in quanto tale, è privo di diritto di voto e non va computato nel novero dei membri della commissione giudicatrice, che costituisce un collegio perfetto con riferimento esclusivamente ai suoi membri effettivi.

L'art. 84, comma 4, del previgente Codice appalti consente che la funzione di Presidente della Commissione sia assunta da chi abbia svolto o svolga attività o funzioni afferenti il contratto cui la gara si riferisce, ammettendo così che tale posizione possa essere assunta anche dal RUP che fisiologicamente svolge attività o funzioni afferenti il contratto cui la gara si riferisce.

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