Servizi intellettuali ed accordo quadro

Redazione Scientifica
27 Giugno 2017

Ove il contratto da aggiudicare...

Ove:

- il contratto da aggiudicare (relativo, nel caso di specie, a prestazioni di natura intellettuale) preveda che la stazione appaltante si riservi la mera facoltà, in corso di rapporto, di ricorrere o meno alle prestazioni dell'aggiudicatario e la stessa determinazione delle prestazioni da richiedere venga rinviata ad atti successivi che di volta in volta saranno assunti;

- le prestazioni poste in gara sono di natura intellettuale; ma l'“appaltatore” può sentirsi negare il singolo affidamento pur appartenente al “blocco” appaltato, così come egli stesso può entro un certo limite non accettare determinati affidamenti ed ancora il 20% del corrispettivo e conseguibile in esito ad un ulteriore negoziazione connessa ai risultati,

si configurano elementi che caratterizzano in modo bifasico l'affidamento ultimo della prestazione e comportano la qualificazione di accordo quadro all'appalto da stipulare, seguito da un numero imprecisato di singoli accordi attuativi concernenti una serie di prestazioni.

Tuttavia, l'art. 59, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006 prevede che l'accordo quadro non è ammesso per i servizi di natura intellettuale.

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