Sul termine di adozione del provvedimento interdittivo alla contrattazione con la P.A.

27 Giugno 2017

È tardivo il decreto ministeriale di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione alle gare pubbliche per la durata di due anni, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2008, allorché venga adottato oltre 45 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, nonostante la completezza della documentazione acquisita. Detto termine può essere superato solo in presenza di giustificazioni oggettive per la sua ritardata adozione.

Il TAR Lazio ha ritenuto illegittimo il decreto di interdizione di una impresa dalla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e dalla partecipazione alle gare pubbliche per la durata di due anni, emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 36-bis, commi 1 e 2, d.l. n. 223 del 2006, convertito in l. n. 248 del 2006 (sostanzialmente riprodotto dall'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008), perché adottato a circa due anni di distanza dal fatto contestato e dalla sospensione dei lavori disposta dalla Direzione Territoriale del Lavoro che ne costituisce il presupposto.

Invero, secondo la circolare del Ministero delle infrastrutture del 3 novembre 2006, n. 1733, il provvedimento interdittivo deve essere normalmente concluso entro 45 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di sospensione, una volta acquisita tutta la documentazione necessaria. Tale termine, pur non essendo perentorio, è tuttavia derogabile soltanto in presenza di congrue ragioni giustificative, espressamente richiamate nel provvedimento di interdizione, che nella specie non sono state riscontrate.

Sul punto, il Tribunale romano ha già avuto modo di precisare in argomento che il termine in questione possa essere superato solo in presenza di giustificazioni oggettive per la sua ritardata adozione (TAR Lazio, Sez. I, 2 maggio 2017, n. 5054; 24 maggio 2016, nonché Sez. III, 5 luglio 2012, n. 6121). Tale conclusione garantirebbe una sostanziale certezza della situazione giuridica conseguente alla riscontrata violazione, perché il trascorrere di un lasso di tempo ingiustificato e consistente potrebbe incidere negativamente anche sulla programmazione della stessa attività d'impresa.

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