Sull’obbligo della P.A. di motivare sufficientemente il giudizio sulla congruità dell’offerta

27 Giugno 2017

In materia di verifica di anomalia delle offerte, benché, da una parte, il giudizio della stazione appaltante sia espressione di discrezionalità tecnica dell'amministrazione e dall'altra l'offerta debba essere valutata nel suo complesso, senza parcellizzazione delle singole voci, a fronte di giustificazioni generiche e vaghe su voci di costo essenziali per l'appalto, è illegittima, per difetto di motivazione e di istruttoria, la determinazione dell'amministrazione che in maniera apodittica reputa l'offerta complessivamente congrua, limitandosi ad un acritico recepimento delle giustificazioni senza alcun necessario approfondimento istruttorio.

Il TAR Lombardia Milano, con la sentenza in rassegna, ha annullato l'aggiudicazione di un appalto, per l'affidamento del servizio di refezione scolastica comunale, in quanto la stazione appaltante si è limitata a ritenere “esaustive e coerenti” le giustificazioni prodotte dall'aggiudicataria, nonostante la genericità delle stesse, fra cui, in particolare, quella relativa al costo delle derrate alimentari. Tale conclusione non contrasta con il prevalente indirizzo giurisprudenziale, in materia di verifica di anomalia delle offerte, secondo cui da una parte il giudizio della stazione appaltante è espressione di discrezionalità tecnica dell'amministrazione e dall'altra l'offerta deve essere valutata nel suo complesso, senza parcellizzazione delle singole voci; nel caso di specie, invero, a fronte di giustificazioni molto generiche e vaghe su una voce di costo fondamentale per l'appalto di ristorazione, la determina, che ha reputato l'offerta complessivamente congrua è stata ritenuta illegittima, per difetto di motivazione e di istruttoria, per le ragioni di cui si detto.

A nulla è valso il tentativo della controinteressata di produrre in giudizio, documentazione che avrebbe comprovato la congruità della propria offerta, non essendo possibile per il Giudice amministrativo valutare documenti prodotti soltanto nel corso del giudizio, mai esaminati dalla pubblica amministrazione; ciò porterebbe a realizzare una sorta di nuova verifica dell'anomalia, affidata però non più alla stazione appaltante ma al giudice, che finirebbe così per sostituirsi arbitrariamente ed illegittimamente all'amministrazione medesima.

Il giudizio sulla congruità dell'offerta economica, affidato dalla legge alla esclusiva responsabilità della stazione appaltante, non può, infatti, essere svolto in via sostitutiva dal giudice amministrativo, neppure attraverso l'ausilio di una consulenza tecnica o di una verificazione, in quanto il TAR è chiamato al contrario a valutare la legittimità dell'azione amministrativa che ha reputato congrua l'offerta (cfr. Cass. civ., Sez. un., 17 febbraio 2012, nn. 2312 e 2313 e Cons. St., Sez. V, 5 aprile 2016, n. 1331).

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