Nel calcolo della soglia di anomalia le offerte identiche devono essere considerate come un’unica offerta

Redazione Scientifica
20 Luglio 2016

L'art. 121, comma 1, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 va interpretato nel senso che...

L'art. 121, comma 1, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (che precisa che «qualora nell'effettuare il calcolo del dieci per cento di cui all'articolo 86, co.1, del codice siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia») va interpretato nel senso che, ai fini della definizione del 10% delle offerte da escludere (di maggior ribasso e di minor ribasso), qualora entro detta fascia vi siano offerte di un determinato identico ribasso, debbono tutte (sia presenti nella fascia/ala perché numericamente rientranti nel 10%, sia collocate fuori dalla fascia perché eccedenti il 10% calcolato sul numero complessivo delle offerte), essere accantonate e quindi rese ininfluenti ai fini del calcolo della soglia di anomalia.

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