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Redazione Scientifica
26 Luglio 2016

La dichiarazione prodotta in gara nella quale l'istituto bancario si è limitato all'affermazione di “intrattenere rapporti” con la ditta aggiudicataria, senza alcuna ulteriore precisazione, non fornisce...

La dichiarazione prodotta in gara nella quale l'istituto bancario si è limitato all'affermazione di “intrattenere rapporti” con la ditta aggiudicataria, senza alcuna ulteriore precisazione, non fornisce, per la neutralità dell'asserzione, nessuna utile ed idonea informazione sulla natura e la qualità di tali rapporti e, ancor meno, sulla capacità economica e finanziaria dell'impresa di farsi carico delle obbligazioni conseguenti all'eventuale aggiudicazione del servizio posto a gara.

Ne consegue che la stazione appaltante avrebbe dovuto procedere all'esclusione dell'aggiudicataria dalla gara essendo del tutto incontestato che, in materia di partecipazione ad appalti pubblici, l'art. 46, comma 1-bis, d.lgs. n. 163 del 2006 sulla tassatività delle cause di esclusione alla gara, giusto il rinvio operato ad altre disposizioni del medesimo Codice, tra cui anche all'art. 41, consente alla stazione appaltante di specificare nella legge di gara i requisiti di capacità economica finanziaria richiesti a pena di esclusione.

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