Esclusione per grave violazione delle norme sul lavoro

Antonella Mascolo
26 Luglio 2016

L'avere fatto ricorso, nell'ambito di un precedente rapporto contrattuale, ad un non consentito appalto di mera somministrazione di lavoro è suscettibile di integrare la fattispecie escludente della grave violazione delle norme sul lavoro?

L'avere fatto ricorso, nell'ambito di un precedente rapporto contrattuale, ad un non consentito appalto di mera somministrazione di lavoro è suscettibile di integrare la fattispecie escludente della grave violazione delle norme sul lavoro?

Com'è noto, secondo quanto previsto dall'abrogato art. 38, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 163 del 2006, non possono partecipare ad una gara pubblica gli operatori concorrenti «che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio».

In linea con tale previsione, l'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 stabilisce che, in «presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice», la stazione appaltante è tenuta ad escludere dalla gara il concorrente.

Ebbene, in tema la giurisprudenza amministrativa ha recentemente chiarito che «appare non manifestamente illogico qualificare “grave violazione” delle norme sul lavoro l'aver posto in essere un non consentito appalto di mera somministrazione di lavoro, che è fatto astrattamente di rilievo anche penale». Ed infatti, l'essersi servita «di una società schermo per avvalersi della prestazione di un lavoratore come se fosse proprio dipendente, senza però riconoscergli il trattamento economico e normativo più favorevole che al proprio dipendente spetterebbe» è senz'altro indicativo di «un atteggiamento improntato a complessiva slealtà» da parte dell'operatore economico concorrente.

Conseguentemente, ad avviso del TAR adìto, non è sindacabile in giudizio il provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante laddove ha ascritto tale modus operandi entro l'ipotesi escludente tipizzata dall'art. 38, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 163 del 2006.

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