La giurisdizione amministrativa in materia di d.u.r.c.

Antonella Mascolo
26 Luglio 2016

Nell'ambito della definizione di una controversia in materia di appalti pubblici, il giudice amministrativo è competente a conoscere le contestazioni in ordine alla regolarità del d.u.r.c.?

Nell'ambito della definizione di una controversia in materia di appalti pubblici, il giudice amministrativo è competente a conoscere le contestazioni in ordine alla regolarità del d.u.r.c.?

Secondo un primo indirizzo giurisprudenziale, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture comporta la possibilità per il giudice adìto di verificare incidenter tantum anche la regolarità del d.u.r.c. (cfr. ex multis Cons. St., Sez. V, 16 febbraio 2015, n. 781).

In senso contrario, altra parte della giurisprudenza ha affermato la sussistenza della giurisdizione ordinaria sulla base del rilievo per cui, data l'attinenza al rapporto contributivo sottostante, eventuali errori contenuti nel d.u.r.c. potrebbero essere corretti solo dal giudice ordinario con gli appositi strumenti messi a disposizione dall'ordinamento (ossia querela di falso o giudizio in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria). Peraltro, secondo tale indirizzo interpretativo, la giurisdizione ordinaria si ricaverebbe anche dal principio di diritto, espresso dalla sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 8 del 4 maggio 2012, secondo cui «la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (d.u.r.c.) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto».

Da ultimo, ricomponendo il predetto contrasto ermeneutico, con la sentenza n. 10 del 26 maggio 2016, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha avallato la tesi favorevole al riconoscimento della giurisdizione amministrativa, sulla scorta del rilievo per cui «non è revocabile in dubbio la natura di dichiarazione di scienza attribuibile al d.u.r.c., che si colloca fra gli atti di certificazione o di attestazione facenti prova fino a querela di falso. Questo elemento non risulta, tuttavia, ostativo all'esame, da parte del giudice amministrativo, della regolarità delle risultanze della documentazione prodotta dall'ente previdenziale in un giudizio avente ad oggetto l'affidamento di un contratto pubblico di lavori, servizi o forniture».

A ben vedere, come osservato dal Supremo Consesso, nelle controversie in materia di contratti pubblici, il d.u.r.c. viene in rilievo non in via principale, bensì in qualità di presupposto di legittimità di un provvedimento amministrativo adottato dalla stazione appaltante, con la conseguenza che l'accertamento compiuto dal giudice amministrativo ha efficacia esclusivamente in relazione alla controversia concernente gli atti di gara, non esplicando effetti nei rapporti fra l'ente previdenziale e l'operatore coinvolto.

Alla luce di tali rilievi, la Plenaria ha quindi enunciato il principio di diritto secondo cui «rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, adito per la definizione di una controversia avente ad oggetto l'affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, l'accertamento inerente alla regolarità del documento unico di regolarità contributiva, quale atto interno della fase procedimentale di verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dal partecipante ad una gara. Tale accertamento viene effettuato, nei limiti del giudizio relativo all'affidamento del contratto pubblico, in via incidentale, cioè con accertamento privo di efficacia di giudicato nel rapporto previdenziale».

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.