Sull'esperibilità dell'azione autonoma di risarcimento in materia di appalti
27 Luglio 2017
Le pronunce con cui si dà atto della mancata proposizione della domanda di risarcimento del danno e della (conseguente) mancata prova dello stesso sono da considerarsi quali sentenze di rito che esauriscono la loro efficacia nell'accertamento dell'assenza dei presupposti processuali o delle condizioni dell'azione necessarie per poter definire nel merito la controversia. Tali pronunce sono di norma inidonee a dar vita al c.d. giudicato sostanziale, con la conseguenza che l'autonoma domanda di risarcimento dei danni avanzata successivamente alle stesse non integra alcuna violazione del principio del ne bis in idem. |