La c.d. doppia riparametrazione delle offerte non è un istituto obbligatorio ex lege

27 Luglio 2017

Nel sistema degli appalti pubblici nessuna norma di carattere generale impone, per le gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, l'obbligo della stazione appaltante di attribuire alla migliore offerta tecnica in gara il punteggio massimo previsto dalla lex specialis mediante il criterio della c.d. doppia riparametrazione.

La fattispecie.

La Città Metropolitana di Napoli indiceva una procedura aperta, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. a), d.lgs. 1 aprile 2006 n. 163, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria delle strade provinciali, prevedendo l'assegnazione fino a 70 punti per la offerta tecnica e fino a 30 punti per quella economica. All'esito delle operazioni di valutazione delle offerte la gara veniva aggiudicata in via definitiva alla concorrente prima classificata con il punteggio complessivo di 91,34, di cui 61,34 punti per l'offerta tecnica e 30 punti per quella economica, seguita in seconda posizione dalla ricorrente, alla quale venivano invece attribuiti complessivamente 91, 21 punti, di cui 67,90 punti per l'offerta tecnica e 23,31 punti per l'offerta economica.

Quest'ultima concorrente deduceva l'illegittimità delle operazioni di gara assumendo che se la stazione appaltante avesse applicato il criterio della doppia riparametrazione – con conseguente attribuzione ex post del punteggio massimo previsto la componente tecnica (id est, 70 punti invece di 67,90) – sarebbe divenuta legittima aggiudicataria.

La ratio dell'istituto della c.d. doppia riparametrazione.

Prima dell'analisi della pronuncia in esame risulta utile evidenziare l'importanza delle ragioni giuridico-economiche sottese a un istituto di per sé meramente matematico. A tal fine di esemplare chiarezza sono le Linee Guida adottate sul punto dall'Anac nello scorso 21 settembre 2016, ove viene spiegato che la determinazione dei “punteggi” (o sub punteggi) di ponderazione delle offerte è sì rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, ma quest'ultima deve tenere conto, però, delle specificità dell'appalto e, dunque, dell'importanza relativa alla componente economica e a quella tecnica: in altri termini, il punteggio massimo attribuibile a ciascuna componente e a ciascun criterio o subcriterio deve risultare proporzionato alla rilevanza che ognuno di essi riveste rispetto agli altri nonché ai bisogni della stazione appaltante. Posto che la somma dei punteggi attribuiti a ciascuna compente dell'offerta deve sempre essere pari a 100, in quanto criterio maggiormente intuitivo, può tuttavia accadere che quando i punteggi relativi a una determinato criterio valutativo sono attribuiti sulla base di subcriteri nessuna concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto, con il rischio quindi di alterare l'originaria proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi in ponderazione: in tali evenienze la stazione appaltante può procedere, se previsto nel bando di gara, alla riparametrazione dei punteggi ottenuti per la parte tecnica o quella economica, complessivamente considerate.

La riparametrazione non è, tuttavia, un istituto giuridico obbligatorio.

Ciò detto, la sentenza in esame ribadisce, pur nella consapevolezza dell'esistenza in giurisprudenza di opinioni contrastanti (Cons. St., Sez. III, 16 marzo 2016, n. 1048), l'orientamento (in tal senso anche TAR Toscana, Firenze, 16 maggio 2017, n. 689; TAR Lazio, Roma, Sez. III-quater, 3 marzo 2017, n. 3081) secondo cui «nel sistema degli appalti pubblici nessuna norma di carattere generale impone, per le gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, l'obbligo della stazione appaltante di attribuire alla migliore offerta tecnica in gara il punteggio massimo previsto dalla lex specialis, mediante il criterio della c.d. doppia riparametrazione atteso che nelle gare da aggiudicarsi con detto criterio la riparametrazione ha la funzione di ristabilire l'equilibrio fra i diversi elementi qualitativi e quantitativi previsti per la valutazione dell'offerta solo se e secondo quanto voluto e disposto dalla stazione appaltante con il bando, con la conseguenza che l'operazione di riparametrazione deve essere espressamente prevista dalla legge di gara per poter essere applicata e non può tradursi in una modalità di apprezzamento delle offerte facoltativamente introdotta dalla commissione giudicatrice; infatti la discrezionalità che pacificamente compete alla stazione appaltante nella scelta, alla luce delle esigenze del caso concreto, dei criteri da valorizzare ai fini della comparazione delle offerte, come pure nella determinazione della misura della loro valorizzazione, non può non rivestire un ruolo decisivo anche sul punto della c.d. riparametrazione che, avendo la funzione di preservare l'equilibro fra i diversi elementi stabiliti nel caso concreto per la valutazione dell'offerta (e perciò di assicurare la completa attuazione della volontà espressa al riguardo dalla stazione appaltante), non può che dipendere dalla stessa volontà e rientrare quindi già per sua natura nel dominio del potere di disposizione ex ante della stessa Amministrazione» (Cons. St., Sez. V, 27 gennaio 2016, n. 266).

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