Mancata produzione del PASSOE: non legittima l’esclusione del concorrente dalla gara, ma impone all’appaltante di esercitare il soccorso istruttorio

Redazione Scientifica
27 Settembre 2017

Per quel che concerne la mancata produzione del Passoe, trova applicazione il precedente di Cons. Stato, V, 4 maggio 2017, n. 2036, a mente del quale occorre tener conto..

Per quel che concerne la mancata produzione del Passoe, trova applicazione il precedente di Cons. St., Sez. V, 4 maggio 2017, n. 2036, a mente del quale occorre tener conto sia della natura di tale documento, sia del principio generale di tassatività delle cause di esclusione dalle gare (ex art. 46, comma 1-bis, d.lgs n. 163 del 2006, applicabile ratione temporis). Sotto il primo profilo, il cd. PassOE altro non è che uno strumento elettronico attraverso cui l'operatore economico può essere verificato per mezzo del sistema ACVPass con il quale la stazione appaltante assolve all'obbligo di provvedere direttamente, presso gli enti certificanti convenzionati con l'ANAC, all'acquisizione dei documenti necessari alla verifica dei requisiti autodichiarati dai concorrenti in sede di gara. In breve, attraverso un'interfaccia web e la cooperazione applicativa dei vari enti certificanti, l'amministrazione può accedere in formato elettronico ai documenti posti a comprova delle dichiarazioni del concorrente. Sotto il secondo profilo – in base al quale è precluso alle stazioni appaltanti di prevedere cause di esclusioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa di riferimento – va chiarito che il Codice dei contratti (art. 6-bis), non indica il possesso del PassOE quale requisito di partecipazione previsto a pena di esclusione dalla procedura concorsuale; neppure può ritenersi, sotto il profilo operativo e funzionale, che lo stesso si configuri come elemento essenziale, incidente sulla par condicio dei concorrenti.

Per l'effetto deve concludersi che, la mancata produzione del PassOE in sede di gara integri una mera carenza documentale e non anche un'ipotesi di irregolarità essenziale: il PassOE non solo non costituisce quindi causa di esclusione del concorrente dalla procedura, ma può essere prodotto in un momento successivo a seguito di “soccorso istruttorio” – regolarizzando così la documentazione – senza che da ciò derivi, tra l'altro, la necessità per la stazione appaltante di applicare alcuna sanzione pecuniaria.

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