Quando una dichiarazione circa l’assenza di condanne penali non è oggettivamente falsa

Giusj Simone
27 Settembre 2017

È illegittima l'esclusione dalla gara per falsa dichiarazione circa l'assenza di condanne penali qualora sia dimostrato che il soggetto interessato, al momento della dichiarazione, non risultava a conoscenza dell'esistenza di un decreto penale a proprio carico. In tale ipotesi resta, invero, in capo all'Amministrazione il potere-dovere di riconsiderare il reato per cui è causa, anche in relazione alle circostanze dedotte nell'atto di opposizione del decreto in sede penale, ai fini della verifica della incidenza o meno del medesimo sulla moralità professionale, nonché dell'eventuale sentenza di assoluzione pronunciata all'esito della detta opposizione.

Con la sentenza in commento il TAR sardo fa proprio quanto già affermato dal Consiglio di Stato (Cons. St., Sez. V, 26 giugno 2017, n. 3104) in una fattispecie del tutto analoga: omessa dichiarazione di decreto penale di condanna a proprio carico da parte di soggetto tenuto, in sede di partecipazione alla gara, agli obblighi dichiarativi di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016 e conseguente esclusione dalla gara. Qualora detta omissione scaturisca – afferma il TAR – dalla mancata conoscenza dell'esistenza di decreto penale di condanna a proprio carico, per non essergli lo stesso stato ritualmente notificato, la dichiarazione non può ritenersi “falsa” dal punto di vista oggettivo e come tale non legittima l'esclusione dalla gara.

Tanto vale ancor più nel caso di specie se si considera che il dichiarante, una volta conosciuto il decreto in questione – con conseguente rimessione in termini per proporre opposizione –, ha ritualmente proposto opposizione avverso lo stesso cosicché nessuna condanna penale poteva dirsi esistente a suo carico e nessuna falsa dichiarazione poteva dirsi oggettivamente resa sul punto. L'Amministrazione, pertanto, invece di procedere alla esclusione dalla gara del dichiarante, avrebbe piuttosto potuto-dovuto riconsiderare il reato di cui non era stata fatta menzione, anche in relazione alle circostanze dedotte nell'atto di opposizione del decreto in sede penale, ai fini della verifica della incidenza o meno del medesimo sulla moralità professionale, nonché dell'eventuale sentenza di assoluzione pronunciata all'esito della detta opposizione.

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