Insussistenza degli obblighi dichiarativi nei riguardi dei professionisti incaricati dii redigere le relazioni specialistiche

Redazione Scientifica
01 Agosto 2016

Sebbene, ai sensi degli artt. 26 e 37 d.P.R. n. 207 del 2010, le relazioni specialistiche costituiscano parte integrante, rispettivamente, del progetto definitivo e di quello esecutivo...

Sebbene, ai sensi degli artt. 26 e 37 d.P.R. n. 207 del 2010, le relazioni specialistiche costituiscano parte integrante, rispettivamente, del progetto definitivo e di quello esecutivo, la specificità del ruolo loro attribuito e l'espressa limitazione operata dalla disciplina di gara dell'obbligo dichiarativo ai “progettisti designati per l'integrazione delle prestazioni specialistiche” costituisce la fonte di un ragionevole affidamento, in capo ad essi, in ordine alla insussistenza nei loro confronti del suddetto obbligo, non soccorrendo, al fine di conferire alla lex specialis la necessaria univocità, il disposto dell'art. 90, comma 7, secondo periodo, del d.lgs. n. 163 del 2006, ai sensi del quale “deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche”, poiché non è riconducibile a tale figura la posizione dei suddetti professionisti, incaricati non della integrazione, ma della elaborazione delle prestazioni/relazioni specialistiche.

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