Collegamento sostanziale tra imprese. Indizi gravi precisi e concordanti. Applicabilità art. 21-octies l. n. 241 del 1990

Redazione Scientifica
12 Agosto 2016

Non è più consentito alle stazioni appaltanti sanzionare il collegamento sostanziale tra imprese mediante l'esclusione automatica dalla procedura selettiva (come, invece, era possibile in virtù dell'ormai abrogato comma 2 dell'art. 34 del d.lgs. n. 163 del 2006)...

Non è più consentito alle stazioni appaltanti sanzionare il collegamento sostanziale tra imprese mediante l'esclusione automatica dalla procedura selettiva (come, invece, era possibile in virtù dell'ormai abrogato comma 2 dell'art. 34 del d.lgs. n. 163 del 2006), potendo l'esclusione essere disposta solo in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti e previa adeguata istruttoria svolta in contraddittorio con le imprese interessate, onde accertare in concreto se tale situazione abbia influito o meno sul loro rispettivo comportamento nell'ambito della gara, consentendo alle imprese interessate di «dimostrare nell'apposito sub-procedimento l'insussistenza di rischi di turbativa della gara».

Anche al sub procedimento innescato dall'avviso di esclusione, dovuta alla sussistenza di un collegamento sostanziale fra imprese partecipanti distintamente alla gara, si applicano i principi di dequotazione dei vizi formali sanciti dall'art. 21-octies della l. n. 241 del 1990 a fortiori se il concorrente non abbia preventivamente segnalato alla stazione appaltante situazioni potenzialmente idonee a configurare il pericolo del concordamento del contenuto delle offerte.

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