Esclusione dalla gara del concorrente per mancata dichiarazione di precedente penale

Redazione Scientifica
27 Ottobre 2016

In considerazione del principio di eterointegrazione della lex specialis di gara con la norma di legge, l'inosservanza dell'obbligo di rendere al momento di presentazione della domanda di partecipazione...

In considerazione del principio di eterointegrazione della lex specialis di gara con la norma di legge, l'inosservanza dell'obbligo di rendere al momento di presentazione della domanda di partecipazione le dovute dichiarazioni previste dall'art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 (ivi compresa quella in ordine all'indicazione di tutte le condanne riportate, anche quelle per le quali il concorrente abbia beneficiato della non menzione) comporta l'esclusione dalla gara.

Il requisito della buona fede non opera in caso di dichiarazioni erronee, in quanto la sanzione dell'esclusione dalla procedura di gara non presuppone un comportamento doloso o colposo del dichiarante, essendo invece finalizzata alla tutela dell'Amministrazione in materia di contratti pubblici. Pertanto, non è onere della Stazione Appaltante valutare la gravità del precedente penale di cui è stata omessa la dichiarazione, conseguendo il provvedimento espulsivo all'omissione della prescritta dichiarazione.

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