Offerta tecnica e tassatività delle cause di esclusione

27 Ottobre 2016

Con riferimento all'offerta tecnica si applica il principio di tassatività delle cause di esclusione. Ne consegue che la comminatoria di esclusione deve discendere da un'espressa previsione della lex specialis, salvo che l'irregolarità o la mancanza siano tali da ritenere incerto il contenuto stesso dell'offerta.

La ricorrente impugnava l'aggiudicazione disposta in favore di una società, assumendo che – nella propria offerta tecnica – l'aggiudicataria avrebbe omesso l'allegazione di alcuni elementi richiesti dalla lex specilis di gara.

Si costituivano la controinteressata e l'Amministrazione resistente eccependo la tardività del ricorso e l'infondatezza nel merito.

Il TAR Piemonte ha respinto il ricorso e ha preliminarmente ritenuto infondata l'eccezione di tardività.

Con riguardo all'eccezione di tardività, il Collegio ha precisato che ogniqualvolta le censure si appuntino specificatamente su motivi di ordine tecnico, il termine per l'impugnazione deve farsi decorrere dalla presa di cognizione del vizio e dunque, nel caso in esame, dal momento dell'accesso agli atti.

Con riferimento alle mancate allegazioni nell'offerta tecnica, il Collegio ha precisato e rilevato che le stesse non fosse richieste dal disciplinare a pena di esclusione.

In particolare, il Collegio afferma che «Come è noto, in presenza di un adempimento dichiarativo non essenziale, richiesto dalla lex specialis di gara in termini non tassativi e non presidiato da un'esplicita comminatoria di esclusione, la stazione appaltante è tenuta ad ammettere l'impresa concorrente, al più richiedendo l'integrazione dell'offerta (cfr. Cons. St., Sez. III, 16 dicembre 2015 n. 5691). Il principio del favor partecipationis e la regola della tassatività delle cause di esclusione valgono anche in relazione all'offerta tecnica, a meno che l'incompletezza o l'irregolarità siano tali da ingenerare una situazione di incertezza assoluta sul suo contenuto negoziale (cfr. Cons. St., Sez. V, 11 dicembre 2015 n. 5655; Id., Sez. III, 26 febbraio 2016, n. 801)».

Dunque, in ossequio al principio del favor partecipationis, non può legittimamente escludersi un concorrente per la mancata allegazione di elementi che non vengono richiesti espressamente a pena di esclusione. Deve in sostanza applicarsi il principio di tassavità delle cause di esclusione anche con riferimento all'offerta tecnica, per cui deve essere la lex specialis di gara a comminare espressamente tale sanzione in caso in cui la carenza dell'offerta di mancanza di taluni elementi. Tale principio rinviene la propria eccezione solo nel caso in cui la rinvenuta carenza dell'offerta tecnica determini l'incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta.

Del pari è infondato l'ulteriore ordine di censure con il quale si lamenta la mancata motivazione in ordine all'attribuzione dei subcriteri nei punteggi relativi all'offerta tecnica. Sul punto il Collegio afferma che una volta che i subcriteri siano stati sufficientemente indicati negli atti di gara, è da intendersi precluso un sindacato giurisdizionale esteso al merito.

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