Sui presupposti di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016

28 Febbraio 2017

È illegittima l'esclusione da una gara di appalto, motivata con esclusivo riferimento ad asserite negligenze poste in essere dalla ditta interessata, nel caso in cui, in ordine a dette negligenze, sussista una situazione di conflittualità e di reciproche contestazioni tra le parti.

La ricorrente partecipava ad una gara per l'affidamento quinquennale, con opzione per la stazione appaltante di proroga per ulteriori quattro anni, delle coperture assicurative. La stazione appaltante adottava nei suoi confronti un provvedimento di esclusione a norma dell'art. 80, comma 5, lett. c), ovvero, per “grave negligenza” nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto (nel caso di specie l'addebito era riferito al rendimento di prodotti assicurativi con finalità di investimento e si trattava, peraltro, di fatti risalenti nel tempo).

Avverso l'esclusione insorgeva la ricorrente deducendo l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 80, comma 5, lett. c).

Il Tar ha ritenuto la questione sottoposta al suo esame manifestamente fondata.

Più specificamente, il giudice ha chiarito che l'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) deve essere disposta quando sia chiara la rilevanza delle situazioni accertate: la norma in esame persegue invero la finalità di assicurare che l'appalto sia affidato a soggetti che offrano garanzia di integrità e affidabilità e quindi, per addivenire all'esclusione, occorre che il comportamento illecito attribuito all'operatore economico sia concretamente valutabile come ostativo alla considerazione positiva circa l'affidabilità dell'operatore medesimo.

Sulla scorta di una simile premessa, il Tar ha concluso per l'illegittimità dell'esclusione da una gara di appalto motivata con esclusivo riferimento ad asserite negligenze poste in essere dalla ditta interessata, nel caso in cui, in ordine a dette negligenze, sussista una situazione di conflittualità e di reciproche contestazioni tra le parti è illegittima.

Tale fattispecie non rientrerebbe, difatti, nell'ambito di applicazione dell'art. 80, comma 5, lett. c) che, come ogni causa di esclusione, non può essere oggetto di interpretazioni estensive.

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