Schema di Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio di cui all’art. 213, comma 13, d.lgs. n. 50 del 2016 (documento in consultazione)

28 Marzo 2017

È stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità il documento in consultazione avente ad oggetto lo Schema di Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio di cui all'art. 213, comma 13, d.lgs. n. 50 del 2016.

È stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità il documento in consultazione avente ad oggetto lo Schema di Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio di cui all'art. 213, comma 13, d.lgs. n. 50 del 2016.

In particolare, il provvedimento disciplina il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, interdittive e pecuniarie, ai sensi degli artt. 80, commi 12 e 14, 213, commi 9 e 13, 106, commi 8 e 14, 107, commi 4 e 211, comma 2, del Codice nonché delle disposizioni della Parte II, Titolo III, d.P.R. n. 207 del 2010 e delle successive Linee guida emanate in materia.

Nella bozza di regolamento offerta in consultazione l'Autorità, individuati i principi e le disposizioni comuni alle diverse ipotesi di esercizio del potere sanzionatorio, fornisce la disciplina specifica dei procedimenti sanzionatori: 1) per omesse o false comunicazioni all'Autorità; 2) di cui all'art. 213, commi 9 e 13, del Codice, 3) per violazione degli obblighi informativi da parte delle imprese; 4) in materia di comprova dei requisiti di qualificazione e nei confronti delle S.O.A; 5) per falsa dichiarazione o documentazione alle S.O.A.

Per ciascun procedimento vengono individuati l'ambito di applicazione, le fasi (di iniziativa, istruttoria e decisoria) e la normativa di riferimento.

Infine, si precisa che le segnalazioni inviate dalle stazioni appaltanti e dagli enti aggiudicatori debbano essere formulate compilando gli appositi moduli pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità ed inviandoli, con allegata la necessaria documentazione tecnico-amministrativa, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, adozione dell'atto o conoscenza del fatto oggetto di segnalazione.

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