Interesse concreto ed attuale all’annullamento degli atti inerenti all’aggiudicazione disposta in favore di altri

Redazione Scientifica
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28 Marzo 2017

Ai fini dell'apprezzamento dell'interesse all'annullamento degli atti inerenti ad una procedura di gara...

Ai fini dell'apprezzamento dell'interesse all'annullamento degli atti inerenti ad una procedura di gara, la situazione effettiva del ricorrente va rapportata ai possibili esiti satisfattori (ripristinatorio, restitutorio o risarcitorio, oltre la rinnovazione della gara), che l'ordinamento processuale amministrativo oggi – coerentemente al principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale - appronta con lo speciale “rito appalti” di cui agli artt. 119 e ss. c.p.a. a chi si assume illegittimamente leso nella sua aspettativa ad essere, mediante l'aggiudicazione, parte effettiva del contratto d'appalto.

Il bene della vita disputato in lite consiste, in un processo che è a connotazione soggettiva, appunto nell'essere parte effettiva del contratto d'appalto ma che, per effetto degli atti amministrativi contestati, è invece attribuito ad altri: non già nel veder rispettate inter alios le forme di una contesa il cui esito resta comunque ad altrui vantaggio. Gli strumenti che l'ordinamento processuale predispone sono del resto - conformemente alla direttiva “ricorsi” 2007/66/CE - orientati ad assicurare realmente gli effetti oggettivi di una piena concorrenza nell'affidamento delle commesse pubbliche.

In questo rito, considerato l'avanzato sistema speciale di mezzi ora offerti dalla legge processuale al ricorrente, l'annullamento giudiziale non costituisce più un bene in sé, ma un tramite per produrre immediatamente un'utilità effettiva e non meramente virtuale. Sicché – ai fini della valutazione di concretezza e attualità dell'interesse a ricorrere, che deve essere serio e reale, non virtuale né emulativo – l'annullamento deve risultare prodromico ad utilità ulteriori: o alla rinnovazione del procedimento quanto a protagonisti, per modo di restituire al ricorrente l'opportunità di ottenere il bene della vita conteso; o alla reintegrazione del ricorrente nella posizione procedimentale o al subentro nella posizione contrattuale da cui è stato indebitamente pretermesso (ovvero all'esclusione o alla soccombenza di chi gli è stato preferito) per attribuirgli la stessa opportunità o senz'altro il bene; o a un ristoro monetario stimato equivalente alle opportunità concretamente perdute (chances) e a quanto egli dimostri aver speso per partecipare alla selezione (c.d. interesse negativo).

La connotazione soggettiva dello speciale processo amministrativo in tema di contratti pubblici dà azione in giustizia solo a chi può addurre, in ragione dei detti profili, un interesse effettivo dall'annullamento dell'atto amministrativo. Perciò preclude un'azione di accertamento di illegittimità dell'azione amministrativa che prescinda da un interesse soggettivo.

Posto che l'accertamento dell'effettivo interesse a ricorrere è immanente e doveroso per tutto il processo, nel caso in cui nel corso del giudizio venga meno la possibilità effettiva di riedizione della gara, visto che il contratto risulta ormai in più che avanzato stato di esecuzione e la rinnovazione del procedimento sarebbe ormai priva di funzione, non sussiste più interesse a censuare la composizione della commissione di gara, considerato che, a norma dell'art. 34, comma 3, c.p.a. «quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori».