Perizie di variante: irrilevanza, ai fini della individuazione dell’autore, dell’atto di approvazione dell’Amministrazione

Redazione Scientifica
Redazione Scientifica
27 Aprile 2017

Pur essendo le perizie di variante approvate dalla stazione appaltante, come prevede la legge, ciò non significa che l'amministrazione sia anche...

Pur essendo le perizie di variante approvate dalla stazione appaltante, come prevede la legge, ciò non significa che l'amministrazione sia anche l'autrice materiale dell'attività di progettazione svolta ai fini delle varianti medesime.

L'approvazione è l'atto con cui l'autorità amministrativa fa proprio il progetto di opere pubbliche redatto da altri, come si evince dagli artt. 90 e 97 del previgente codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ai sensi della prima di dette disposizioni la progettazione può tuttavia essere affidata non solo all'interno dell'amministrazione, ma anche a soggetti esterni e in questa seconda ipotesi (prevista dal comma 6 dell'art. 90), l'art. 252, comma 2, del regolamento di attuazione, di cui al d.P.R. n. 207 del 2010 (ora abrogato), specifica quali attività di progettazione siano affidabili dall'amministrazione a soggetti privati. Lo stesso art. 252 è quindi richiamato dall'art. 263 (del pari abrogato) ai fini della definizione dei requisiti di capacità tecnica ed economica richiesta per la partecipazione a procedure di affidamento dei servizi in questione.

Pertanto, ai fini della maturazione dei requisiti in questione non è determinante l'approvazione del progetto di opera pubblica, che deve essere sempre emessa dall'amministrazione, ma chi abbia svolto tale attività professionale. Ciò è evidente sulla base del rilievo che è in virtù dello svolgimento di questo servizio che si acquisiscono le capacità richieste ai fini della qualificazione in successive procedure di affidamento di servizi di progettazione da parte di soggetti pubblici, mentre è irrilevante a questo fine l'atto di approvazione dell'amministrazione.

Ne discende che, per le considerazioni ora svolte, nessun rilievo ha il fatto che l'attività di progettazione svolta per conto di quest'ultima riguardi il progetto originario o varianti dello stesso. Né il codice né tanto meno il relativo regolamento di attuazione operano infatti alcuna distinzione a questo riguardo e ciò è spiegabile alla luce della circostanza che in entrambi i casi di tratta della medesima attività dal punto di vista ontologico. Pertanto non avrebbe alcun valido fondamento giustificativo discriminare sul piano della qualificazione il professionista che abbia redatto una perizia di variante rispetto all'autore del progetto originario.

Tra i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria previsti dall'art. 252, che l'art. 263 del d.P.R. n. 207 del 2010 richiama ai fini della qualificazione per i relativi affidamenti da parte di amministrazioni pubbliche, vi è non solo la redazione del progetto preliminare, definitivo o esecutivo, ma anche del piano di sicurezza e di coordinamento ed inoltre «le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione».

In virtù del comma 2 dell'art. 263 del d.P.R. n. 207 del 2010, è possibile qualificarsi anche attraverso servizi di progettazione svolti per committenti privati. Posto dunque che per questi ultimi non rileva la tripartizione prevista per i lavori pubblici dall'art. 93 del previgente codice dei contratti pubblici, deve ammettersi a fortiori ai fini dell'art. 263 cit. anche la progettazione svolta in sede di variante di un'opera pubblica.

Ciò che rileva ai fini della qualificazione per l'affidamento di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura ai sensi dell'art. 263 d.P.R. n. 207 del 2010 è lo svolgimento di una delle attività di cui al richiamato art. 252 dello stesso regolamento, tra cui anche le attività di supporto alla progettazione.