Sulle specificazioni da fornire – ai sensi del previgente Codice – in ordine alla presenza, nel raggruppamento, di un giovane professionista

Redazione Scientifica
27 Aprile 2017

Nell'ambito della definizione delle «modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione»...

Nell'ambito della definizione delle «modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione» demandata dall'art. 90, comma 7, del previgente codice dei contratti pubblici al regolamento di esecuzione, l'art. 253, comma 5, di quest'ultimo richiede la sola «presenza» di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione. Nessuna delle due disposizioni in esame richiede ulteriori specificazioni ed in particolare che già in sede di gara siano indicate le prestazioni che tale professionista dovrà svolgere.

Quindi, la pretesa di un adempimento non previsto dal codice appalti e dal regolamento di esecuzione e l'ulteriore pretesa che alla sua mancata osservanza consegua l'esclusione dalla gara si pone in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall'art. 46, comma 1-bis, d.lgs. n. 163 del 2006.

Il Consiglio di Stato ha affermato il principio secondo cui la figura prevista dall'art. 90, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006 è tenuta a rendere la dichiarazione sul possesso dei requisiti di affidabilità morale ai sensi dell'art. 38 del medesimo codice (in particolare: Cons. Stato, IV, 23 aprile 2015, n. 2048) e si è per contro negata la necessità che la stessa sia in possesso dei requisiti di capacità tecnica (Cons. Stato, V, 23 febbraio 2015, n. 875). La prima delle citate pronunce è poi arrivata alla conclusione poc'anzi esposta sul rilievo che il giovane professionista dovrà poi sottoscrivere il progetto unitamente agli altri progettisti indicati dall'appaltatore.

Da questa conclusione si trae quindi la conseguenza che le finalità promozionali perseguite dal più volte citato art. 90, comma 7, del previgente codice dei contratti pubblici rilevano nella fase di esecuzione dell'appalto comprendente servizi di progettazione e si traducono nella partecipazione del giovane professionista nelle attività progettuali da svolgere in questa fase, in corrispondenza dell'impegno assunto in sede di gara; e quindi nella conseguente possibilità di mettere effettivamente in pratica le conoscenze acquisite nel proprio percorso di studi e in sede di abilitazione alla professione. Per contro, come sopra rilevato il medesimo impegno del concorrente poi aggiudicatario non si estende fino alla specificazione già in sede di offerta delle singole attività professionali demandate al soggetto previsto dall'art. 90, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006.

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