Esclusione dalla gara per carenza degli elementi essenziali dell’offerta tecnica

Roberto Fusco
28 Aprile 2017

Le difformità dell'offerta tecnica che rivelano l'inadeguatezza del progetto rispetto ai requisiti minimi previsti dalla stazione appaltante legittimano l'esclusione dalla gara e non fanno sorgere l'obbligo di esercitare il soccorso istruttorio nella misura in cui l'offerta tecnica è carente in radice di un requisito essenziale.

La controversia in questione riguarda l'appello avverso una sentenza con cui il TAR per il Lazio ha confermato l'esclusione di un partecipante ad un appalto di servizi a causa del difetto di un requisito previsto dal capitolato di gara, il quale stabiliva che ciascun concorrente dovesse prevedere la disponibilità di un determinato numero di persone per poter garantire l'erogazione del servizio (pulizia e raccolta rifiuti) anche nei giorni festivi dalle ore 07.00 alle ore 20.00. Sollecitata da un richiesta di chiarimento effettuata dalla società appellante, la stazione appaltante ha precisato che «l'erogazione del servizio deve essere garantita in maniera continuativa dalle ore 07,00 alle ore 20,00».

La società appellante, però, formulando l'offerta, ha previsto un numero inferiore di unità rispetto a quello previsto nel capitolato, venendo così esclusa dalla gara. Il ricorso proposto al il TAR per il Lazio avverso tale esclusione è stato rigettato determinando la riproposizione delle doglianze in sede di appello avverso la sentenza di primo grado.

Secondo la società appellante l'offerta è conforme alle prescrizioni del capitolato nella misura in cui la stazione appaltante ha precisato che il servizio deve essere “garantito” e non “eseguito” in maniera continuativa dalle ore 7.00 alle ore 20.00. Pertanto, il numero di operatori previsti nell'offerta sarebbe idoneo ad assicurare lo svolgimento del servizio di pulizia e raccolta di rifiuti, che di per se non si presterebbe, per la sua stessa natura, ad uno svolgimento in via continuativa.

L'adito Collegio d'appello, però, non condividendo tale impostazione, conferma la ricostruzione del Giudice di primo grado ritenendo l'offerta tecnica della società esclusa non conforme a quanto descritto dal capitolato di gara poiché, al di là degli aspetti lessicali evidenziati dall'appellante (correlati all'uso del termine “garantito” anziché “eseguito”) è comunque evidente che per poter garantire lo svolgimento continuativo del servizio è necessario disporre del relativo personale addetto: sicché, la mancanza del personale ritenuto necessario secondo la stazione appaltante, per talune ore o giorni della settimana rende inammissibile l'offerta.

La scelta della stazione appaltante in merito al numero di operatori addetti allo svolgimento del servizio e alla continuatività dello svolgimento della prestazione non può essere sindacata dal giudice amministrativo rientrando nella discrezionalità dell'amministrazione, a meno che non risulti palesemente illogica o irragionevole, circostanza non ricorrente nel caso di specie visto che il numero di addetti è dettato dalla necessità di assicurare un servizio di pulizia “di eccellenza”.

Pertanto il Consiglio di Stato, confermando un suo consolidato orientamento e riprendendo l'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure, ribadisce che le difformità dell'offerta tecnica rivelanti l'inadeguatezza del progetto proposto dall'impresa offerente rispetto ai requisiti minimi previsti dalla stazione appaltante per il contratto da affidare legittimano l'esclusione dalla gara (non limitandosi a provocare una mera penalizzazione nell'attribuzione del punteggio), poiché determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell'accordo necessario alla stipula del contratto(in tal senso: Cons. St., Sez. V, 5 maggio 2016, n. 1809; Cons. St., Sez. III, 21 ottobre 2015, n. 4804; Cons. St., Sez. III, 1 luglio 2015, n. 3275; Cons. St., Sez. V, 17 febbraio 2016, n. 633; Cons. St., Sez. V, 23 settembre 2015, n. 4460).

Sempre in adesione ad altra giurisprudenza del Consiglio di Stato, infine, viene precisato che nel caso di specie non sussiste in capo all'amministrazione l'obbligo di esercitare il soccorso istruttorio essendo in presenza di un'offerta tecnica carente in radice di un essenziale requisito rilevante ai fini dell'esclusione (in tal senso: Cons. St., Sez. III, 26 febbraio 2016, n. 801).

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