Comunicazione dell’aggiudicazione e termine di impugnazione

Redazione Scientifica
28 Aprile 2017

La comunicazione dell'aggiudicazione è accompagnata dal provvedimento e dalla relativa motivazione...

La comunicazione dell'aggiudicazione è accompagnata dal provvedimento e dalla relativa motivazione contenente almeno le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato il contratto, mentre l'onere di motivazione può essere assolto attraverso l'invio dei verbali di gara.

In questi casi i soggetti interessati sono posti nelle condizioni di proporre un ricorso giurisdizionale «efficace», come richiesto dalle direttive europee in materia di appalti pubblici (art. 1, comma 1, della direttiva 89/665/CEE del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori), atteso che l'obbligo di comunicazione motivata del provvedimento conclusivo della gara idoneo a porre gli altri concorrenti nelle condizioni di agire in giudizio è stato soddisfatto dall'amministrazione.

Il termine per l'impugnativa avverso l'aggiudicazione in tali ipotesi decorre dalla comunicazione dell'aggiudicazione che rispetti le inderogabili forme e contenuti suddetti, per cui solo laddove la comunicazione non sia rispondente ai requisiti di legge è consentito al ricorrente di giovarsi dell'ulteriore termine di 10 giorni previsto per l'accesso agli atti di gara ai sensi del citato comma 5-quater dell'art. 79 d.lgs. n. 163 del 2006.

La Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza dell'8 maggio 2014, in causa C-161/13, ha affermato che «ricorsi efficaci contro le violazioni delle disposizioni applicabili in materia di aggiudicazione di appalti pubblici possono essere garantiti soltanto se i termini imposti per proporre tali ricorsi comincino a decorrere solo dalla data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della pretesa violazione di dette disposizioni» (punto 37), e che «una possibilità, come quella prevista dall'articolo 43 del decreto legislativo n. 104 del 2010, di sollevare “motivi aggiunti” nell'ambito di un ricorso iniziale proposto nei termini contro la decisione di aggiudicazione dell'appalto non costituisce sempre un'alternativa valida di tutela giurisdizionale effettiva» (punto 40). Ciò in relazione al caso esaminato dalla Corte di giustizia, in cui il vizio di legittimità poi dedotto in giudizio era conseguito a fatti avvenuti dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto, di cui la ricorrente non aveva pertanto avuto notizia.

Al di fuori di questa peculiare fattispecie, in linea generale il giudice europeo ha operato un riferimento espresso alla conoscibilità della violazione occorsa in sede di gara e questa possibilità non può che rimandare alle forme tipiche di legge della comunicazione del provvedimento conclusivo della gara previste dal più volte richiamato art. 79 d.lgs. n. 163 del 2006, le quali – giova sottolineare – sono state introdotte con il decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53, di «attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti».

La conoscenza di vizi ulteriori non desumibili dagli elementi e dagli atti comunicati dalla stazione appaltante comporta, a fronte di un lesione già prodottasi e percepita in modo compiuto, la possibilità di proporre motivi aggiunti e dunque di azionare nuovi petita e/o causaepetendi all'interno dello stesso giudizio.

La diversa interpretazione che fissi la decorrenza al momento in cui è conosciuto il vizio che in ipotesi inficia l'aggiudicazione, e che pure possa costituire l'unico vizio, all'esito dell'accesso a questi ultimi ai sensi del comma 5-quater del medesimo art. 79, renderebbe mutevole e in definitiva incerto il momento in cui gli atti di gara siano divenuti inoppugnabili, e dunque il momento in cui l'esito di questa possa ritenersi consolidato; da questa notazione emerge come una simile ricostruzione non possa essere accettata, per via dell'elevato tasso di incertezza sulle procedure di affidamento di contratti pubbliche che essa produrrebbe, ed a tutela del quale è posto il termine a pena di decadenza per proporre il ricorso giurisdizionale (che è addirittura dimezzato, ex art. 120, comma 2, cod. proc. amm., a conferma delle esigenze di celerità che permeano il settore dei contratti pubblici, pur nel rispetto del diritto di difesa dell'operatore economico).

Del resto non possono essere addossati alle stazioni appaltanti oneri formali ulteriori rispetto a quelli predeterminati dalla legge, perché questi si tradurrebbero nella ricerca di tutti i possibili, e non predeterminabili, motivi di eventuale illegittimità della gara. Evidenti considerazioni di ragionevolezza impongono invece alla parte interessata di attivarsi in questo senso una volta resa edotta dell'aggiudicazione e della relativa motivazione, se del caso mediante accesso agli atti, senza tuttavia che questo strumento possa tradursi in una dilazione del termine per ricorrere in giudizio.

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