Sul segretario verbalizzante della Commissione giudicatrice e sul ruolo del RUP
28 Giugno 2016
La sentenza afferma che la Commissione di gara, costituita da tre membri effettivi e da un segretario verbalizzante, non viola il principio generale che impone un numero dispari di membri. Il segretario verbalizzante, infatti, non facendo parte del collegio, non ha potere di voto e svolge mere attività di supporto burocratico ai compiti valutativi e decisionali appartenenti esclusivamente alla Commissione: esso, quindi, non va computato nel novero dei membri della commissione giudicatrice (cfr. Cons. St., Sez. V, 22 ottobre 2007, n. 5502; Id., Sez. II, 12 luglio 1995, n. 1772; Id., Sez. II, 27 settembre 1989, n. 894; Id., Sez. V, 7 luglio 1987, n. 463; Id., Sez. II, 18 febbraio 1981, n. 1307). Inoltre, la sentenza precisa che l'art. 84, commi 3 e 4, d.lgs. n. 163 del 2006 (a mente del quale «La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante» e «I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta») consente, espressamente, che la funzione di Presidente della Commissione sia assunta da chi abbia svolto o svolga attività o funzioni afferenti il contratto cui la gara si riferisce, ammettendo così che tale posizione possa essere assunta anche dal RUP che fisiologicamente svolge attività o funzioni afferenti il contratto cui la gara si riferisce. La stessa giurisprudenza amministrativa, in effetti, aveva già chiarito che nessuna norma impedisce il cumulo di compiti di RUP e di Presidente della commissione, posto che la suddetta norma conferma indirettamente la legittimità di tale cumulo prevedendo limiti solo per i commissari diversi dal presidente (cfr. Cons. St., Sez. V, 23 ottobre 2012, n. 5408; Sez. V, 27 aprile 2012, n. 2445). |