Il sindacato giurisdizionale sulle informative antimafia

Nicola Posteraro
28 Giugno 2016

L'interdittiva prefettizia antimafia costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa e, pertanto, può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo solo sotto il profilo della sua logicità ed irragionevolezza in relazione alla rilevanza dei fatti accertati.

La sentenza, tracciando le coordinate ermeneutiche in materia di sindacato giurisdizionale sulle informative antimafia, ribadisce i principi di carattere generale fissati dalla giurisprudenza amministrativa sul tema (cfr., ex multis, Con. St., Sez. III, n. 203 del 2015; Id., n. 4541 del 2015).

Anzitutto, il Collegio, precisando che l'interdittiva prefettizia antimafia costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa, afferma che essa può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo solo sotto il profilo della sua logicità ed irragionevolezza in relazione alla rilevanza dei fatti accertati.

Inoltre, la sentenza ribadisce che la misura interdittiva non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo sull'esistenza della contiguità dell'impresa con organizzazione malavitose, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari che, complessivamente considerati, provino il pericolo di ingerenza della criminalità organizzata nell'attività imprenditoriale.

Infine, i giudici precisano che il rischio di inquinamento mafioso si può considerare superato non tanto e non solo per il trascorrere di un considerevole lasso di tempo dall'ultima verifica effettuata senza che sia emersa alcuna evenienza negativa, quanto anche per il sopraggiungere di fatti positivi, idonei a dar conto di un nuovo e consolidato operare dei soggetti a cui è stato ricollegato il pericolo, che persuasivamente e fattivamente dimostrino l'inattendibilità della situazione rilevata in precedenza (cfr., nello stesso senso, Cons. St., Sez. V, n. 3126 del 2007; Id., n. 851 del 2006).

Il predetto criterio subisce un temperamento solo nel caso in cui gli elementi di fatto, raccolti dalle forze di polizia, siano talmente risalenti nel tempo da non poter essere più considerati intrinsecamente idonei a supportare il giudizio di pericolo, anche per effetto di sopravvenienze quali la cessazione dell'attività imprenditoriale o l'esaurimento di determinati fenomeni organizzativi criminali (a questo proposito, cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. I, n. 6504 del 2005).

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