Incameramento della cauzione provvisoria

Nicola Posteraro
29 Giugno 2016

L'incameramento della cauzione provvisoria costituisce una conseguenza automatica del provvedimento di esclusione.

Richiamando l'orientamento in ultimo espresso dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 5 del 29 febbraio 2016), la sentenza afferma che l'incameramento della cauzione provvisoria previsto dall'art. 48 del Codice dei contratti pubblici costituisce una conseguenza automatica del provvedimento di esclusione, come tale non suscettibile di alcuna valutazione discrezionale con riguardo ai singoli casi concreti. Tale misura, quindi, risulta insensibile ad eventuali valutazioni volte ad evidenziare la non imputabilità a colpa della violazione che ha dato causa all'esclusione.

Peraltro, i giudici precisano che la possibilità di incamerare la cauzione provvisoria può trovare fondamento anche nell'art. 75, comma 6, Codice di contratti pubblici del 2006, che riguarda tutte le ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, intendendosi per «fatto dell'affidatario» qualunque ostacolo alla stipulazione a lui riconducibile, tra cui anche il difetto di un requisito di ordine generale.

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