Soccorso istruttorio in caso di offerta ambigua e incerta

Benedetta Valcastelli
30 Giugno 2017

È legittimo il soccorso istruttorio nel caso di offerta caratterizzata da ambiguità e/o incertezza assoluta?

È legittimo il soccorso istruttorio nel caso di offerta caratterizzata da ambiguità e/o incertezza assoluta?

Secondo la prevalente giurisprudenza, al quesito deve essere data risposta negativa.

Il giudice amministrativo (Cons. St., Sez. V, 15 febbraio 2016, n. 627) ritiene infatti che il soccorso istruttorio sia consentito soltanto laddove si tratti di correggere mere sviste oppure refusi ed errori materiali, non anche di integrare o completare offerte dal contenuto ambiguo o comunque caratterizzate da incertezza assoluta.

In altri termini, il soccorso istruttorio potrebbe essere invocato solo per chiarire e completare dichiarazioni o documenti comunque esistenti (Cons. St., Sez. III, 24 giugno 2014, n. 3198), «non essendo invece invocabile qualora […] in sede di gara sia emersa l'assoluta incertezza sul contenuto dell'offerta economica (Cons. St., Sez. V, 20 novembre 2013 n. 5470). Consentire in tali casi il ricorso al soccorso istruttorio equivarrebbe ad alterare la par condicio e a violare il principio della segretezza delle offerte» (TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 16 gennaio 2015, n. 181).

Da ultimo, il TAR Lazio (8 giugno 2017, n. 6791) in un caso in cui il concorrente aveva presentato una offerta economica riportante, allo stesso tempo, le diciture “IVA esente”, “IVA esclusa” ed “IVA applicata al 4%”, ha ritenuto che il soccorso istruttorio attivato dalla stazione appaltante fosse illegittimo in quanto «pur in presenza di una offerta articolata in modo così ambiguo e confuso (dunque segnata da gravi lacune e da “incertezza assoluta”, dato che non era in alcun modo ricavabile il regime IVA applicato all'importo dedotto in sede di gara), ha comunque invitato la associazione controinteressata a chiarire formalmente – e ad integrare sostanzialmente – il contenuto stesso dell'offerta economica; con l'inevitabile effetto di averla surrettiziamente recuperata (o “rimessa in pista”, se si preferisce) ai fini del prosieguo di gara».

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