Indennizzo ex art. 21-quinquies, l. n. 241 del 1990 nel caso di revoca dell’aggiudicazione provvisoria: copertura delle sole spese inutilmente sopportate per partecipare alla gara

Redazione Scientifica
28 Luglio 2016

La richiesta dell'indennizzo ex art. 21-quinquies, l. n. 241 del 1990 – considerato l'affidamento maturato su una positiva definizione della procedura di gara...
La richiesta dell'indennizzo ex art. 21-quinquies, l. n. 241 del 1990 – considerato l'affidamento maturato su una positiva definizione della procedura di gara, ragionevolmente ingeneratosi dopo il conseguimento dell'aggiudicazione provvisoria – deve essere limitata alle sole spese inutilmente sopportate per partecipare alla gara, con esclusione di qualsiasi altro pregiudizio lamentato dalla parte interessata, e ciò perché l'indennizzo suddetto costituisce un rimedio posto a protezione di interessi lesi da atti legittimi, sicché con esso non possono essere reintegrate tutte le conseguenze patrimoniali negative risentite dai destinatari, come invece avviene nel risarcimento del danno per fatti che l'ordinamento giuridico riprova.

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