Violazione delle regole di redazione degli atti processuali in materia di appalti

Redazione Scientifica
27 Luglio 2016

La violazione del principio di sinteticità ex art. 3 cod. proc. amm., valevole a maggior ragione nei contenziosi in materia di appalti pubblici, rileva anche...
La violazione del principio di sinteticità ex art. 3 cod. proc. amm., valevole a maggior ragione nei contenziosi in materia di appalti pubblici, rileva anche ai fini della liquidazione delle spese di lite. Il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 25 maggio 2015, pubblicato in Gazzetta ufficiale 5 giugno 2015, in attuazione di quanto previsto dall'art. 120, comma 6, del medesimo codice, come modificato dall'art. 40 d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, con la legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede che il superamento dei limiti ivi indicati di numero di pagine per il ricorso può essere consentito previa l'espletamento di precisi adempimenti processuali: formulazione di un'istanza motivata in calce al ricorso, sulla quale il Presidente o il magistrato delegato si pronuncia entro tre giorni; notificazione alle controparti del decreto favorevole o dell'autodichiarazione sul decorso del termine. A norma del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 25 maggio 2015, pubblicato in Gazzetta ufficiale 5 giugno 2015, l'applicazione dei più estesi criteri redazionali degli atti processuali in materia di appalti è sottoposta a precisi limiti ed a stringenti condizioni: la complessità delle questioni, il particolare interesse perseguito, il valore economico «non inferiore a 50.000.000,00 euro, determinato secondo i criteri relativi al contributo unificato»; nel caso di specie la stessa ricorrente dichiara che «il valore della presente controversia è inferiore ad euro 200.000,00». Dette prescrizioni non possono essere interpretate riduttivamente come riferite ai soli fini delle spese di giudizio, ma attengono alla regolamentazione del modo di svolgimento del processo amministrativo, che deve improntarsi a correttezza e lealtà, e non può tollerare un uso abusivo degli strumenti processuali, così come tipizzato dagli atti normativi sopra indicati, e deve consentire una rapida soluzione delle questioni, conformemente al principio di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost. Incombe al ricorrente in primo grado la dimostrazione di aver rispettato i limiti imposti dal regolamento, mentre non si può ipotizzare che sia onere del giudice verificarlo, mediante la trasposizione del testo in caratteri diversi o in una diversa formattazione. La violazione di tali regole si riverbera anche sul piano dell'esame della domanda giudiziale, così come prescritto dalle anzidette disposizioni normative, così che legittimamente il giudice limita la delibazione del ricorso entro i limiti consentiti dal regolamento sopra indicato.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.