Appalto per l’affidamento di servizi esclusi e verifica dell’anomalia: obbligo o facoltà per la stazione appaltante?

28 Luglio 2016

La sentenza afferma che per l'affidamento dei contratti di cui all'All. II-B al d.lgs. n. 163 del 2006, non sussiste alcun obbligo – in capo alla stazione appaltante – di verifica dell'anomalia dell'offerta dell'aggiudicatario. Pertanto, In assenza di un esplicito divieto tale valutazione è rimessa all'esclusiva discrezionalità della stazione appaltante la cui valutazione è sindacabile in sede giurisdizionale solo se macroscopicamente irragionevole.

Il TAR capitolino afferma che per i contratti di cui all'All. II-B al d.lgs. n. 163 del 2006 l'attivazione del subprocedimento di verifica dell'anomalia rappresenta una facoltà – e mai un obbligo – per la stazione appaltante

Il Collegio ha pertanto affermato che l'art. 86, comma 2, Codice del 2006 non si applica, in modo automatico, alle gare per appalti di servizi di cui all'Allegato II-B, nelle quali la stazione appaltante non è obbligata a procedere ad alcuna attività di verifica della pretesa anomalia.

Pertanto, anche la commissione di gara non è tenuta ad alcuna motivazione nel caso in cui decida di non procedere alla suddetta verifica.

Il Collegio, poi, si sofferma sul procedimento di verifica dell'anomalia eventualmente attivato nei contratti de quo affermando che, ai sensi degli artt. 20 e 27 d.lgs. n. 163 del 2006, la procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta – analiticamente descritta in tutte le sue fasi dall'art. 88 dello stesso Codice – non possa trovare rigida applicazione ai servizi di cui all'allegato II-B.

Di conseguenza, sebbene nel caso di specie la commissione di gara non avesse adottato alcune delle garanzie procedimentali previste dall'art. 88, il Collegio ha ritenuto legittimo il procedimento di verifica dell'anomalia in quanto anche un contraddittorio più articolato, non avrebbe condotto ad una valutazione diversa da quella poi effettivamente effettuata dalla stazione appaltante.

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