Sui principi applicabili ai contratti segretati ex art. 17 del d.lgs. 163 del 2006

28 Luglio 2016

La sentenza afferma che in materia di contratti c.d. segretati – ovvero che esigono particolari misure di sicurezza ex art. 17 del d.lgs. 163 del 2006 – l'Amministrazione appaltante è comunque tenuta al rispetto dei generali principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità nonché a fornire adeguata e coerente motivazione dei criteri di scelta adottati. Pertanto, che anche nelle predette procedure sussiste in capo alla stazione appaltante un preciso obbligo di motivazione dei provvedimenti adottati in sede di gara.
La sentenza affronta il tema dei contratti segretati ovvero che esigono particolari misure di sicurezza – ex art. 17 del d.lgs. 163 del 2006 – delineandone limiti e regole applicative. In via preliminare, il Collegio affronta il problema della configurabilità delle fattispecie previste dall'art. 17 del d.lgs. 163 del 2006. Sul punto, viene chiarito – anche sulla scorta della recente giurisprudenza formatasi – che le generali regole del Codice relative alle procedure di affidamento possono essere derogate esclusivamente laddove all'oggetto del contratto, e alle relative modalità di esecuzione, venga attribuita una classifica di segretezza, ovvero laddove l'esecuzione dei contratti medesimi necessiti di essere accompagnata da particolari misure di sicurezza, in ragione di peculiari disposizioni legislative, regolamentari o amministrative (ex plurimus Tar Liguria, Sez. II, 10 luglio 2016, n. 1106). In virtù del carattere “derogatorio” delle procedure in questione – caratterizzate da profili procedurali altamente informali e comunque discrezionali – la giurisprudenza ha delineato una serie di regole applicabili alle fattispecie previste dal succitato art. 17 del d.lgs. 163 del 2006. Valutata la rilevanza della natura del servizio ai fini della caratterizzazione dell'oggetto della richiesta, viene comunque ribadito che la regola generale rimane – in ogni caso – quella che postula il rispetto dei principi generali in materia di contrattualistica pubblica, la cui deroga deve essere contenuta nei limiti necessari al perseguimento delle finalità preventivamente individuate dalla stazione appaltante. Viene comunque ribadito che nelle fattispecie in questione non è necessaria la verifica di anomalia dell'offerta e che tale valutazione è rimessa all'esclusiva discrezionalità della stazione appaltante, la cui valutazione sarà sindacabile in sede giurisdizionale solo se macroscopicamente irragionevole. Il Collegio chiarisce che le procedure di gara c.d. “segretate” ex art. 17 del d.lgs. 163 del 2006, non possono ritenersi del tutto disancorate dai principi generali propri di tutte le procedura ad evidenza pubblica e pertanto trova applicazione l'art. 27 d.lgs. 163 del 2006 (rubricato “Principi relativi ai contratti esclusi”) il quale impone il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità. In particolare, il comma 2 dell'art. 27, in tema di principi regolatori delle procedure per l'affidamento dei c.d. “contratti esclusi”, prevede un espresso rinvio all'art. 2, comma 3 del d.lgs. 163 del 2006 che, a sua volta, rinvia alle generali disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 tra cui, evidentemente, rientra quella dell'art. 3 inerente l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo. Pertanto, se da un lato deve confermarsi l'ampia discrezionalità di cui l'Amministrazione gode nell'espletamento di tale procedure, gli atti di gara adottati dalla stazione appaltante necessitano – comunque – di una motivazione idonea, coerente cioè con le finalità che essa stessa si è prefissata, in ragione altresì dei parametri ai quali l'Amministrazione si è, eventualmente e preventivamente, autovincolata in sede di gara.

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