Incompletezza della scheda di dettaglio tra incertezza assoluta dell’offerta e legittimità dell’esclusione del concorrente

28 Luglio 2017

L'omessa indicazione di un elemento essenziale dell'offerta economica, da inserirsi – secondo la lex specialis – nella scheda di dettaglio allegata all'offerta, causa l'indeterminatezza della stessa e, al pari dell'incompiutezza, legittima l'esclusione del concorrente per “incertezza assoluta” sul contenuto dell'offerta ex art. 46, comma 1-bis, d.lgs. n. 163 del 2006 a nulla rilevando che tale carenza/omissione non sia sanzionata con l'esclusione del concorrente dalla lex specialis di gara.

Con la sentenza in esame, il Consiglio di Stato affronta il tema della legittimità dell'esclusione di un concorrente il quale – in sede di partecipazione alla gara – abbia omesso di allegare alla propria offerta economica una scheda di dettaglio che contenesse tutti gli elementi essenziali dell'offerta (specifica indicazione di uno degli apparecchi oggetto di fornitura e relativo prezzo) contrariamente a quanto previsto dalla lex specialis di gara.

Segnatamente, nell'ambito di una procedura aperta per la fornitura di apparecchiature mediche, il disciplinare di gara prescriveva – senza però sanzionare con l'esclusione la relativa omissione – l'allegazione di una scheda di dettaglio dell'offerta (da compilarsi su apposito modulo predisposto dalla stazione appaltante) nella quale il concorrente avrebbe dovuto indicare il costo della fornitura complessiva, riferito all'intero lotto, oltreché l'analitica indicazione del prezzo dei singoli apparecchi con il relativo ribasso offerto.

Sul punto, va precisato che l'onere di indicare nella scheda di dettaglio il prezzo dei singoli componenti oggetto di offerta doveva assolvere all'essenziale funzione di permettere alla stazione appaltante di conoscere gli sconti “medi” offerti dai concorrenti in relazione ad ogni singola apparecchiatura di talché - nel triennio successivo al collaudo – la stessa stazione appaltante avrebbe potuto acquistarli separatamente tenuto conto dello specifico sconto offerto in sede di gara.

Per come “concepita” la gara, difatti, la mancata indicazione di tali prezzi nella scheda di dettaglio rendeva l'offerta assolutamente indeterminata in quanto carente di un elemento della fornitura appaltata ritenuto essenziale dalla stazione appaltante.

In linea con tale impostazione il Collegio – concludendo per il rigetto dell'appello proposto – ha ritenuto legittima l'esclusione del concorrente colpevole di aver omesso di allegare alla propria offerta economica, la scheda di dettaglio completa di tutte le componenti essenziali della stessa sebbene tale omissione non fosse espressamente sanzionata dalla lex specialis con l'eslcusione dalla gara.

Nel caso di specie, difatti, l'allegazione della scheda di dettaglio completa di tutti gli elementi dell'offerta è stato ritenuto un elemento c.d. “essenziale” dell'offerta in quanto, in assenza dei dati e delle informazioni che il concorrente doveva in essa specificare, l'offerta risultava indeterminata sotto diversi profili.

Il Collegio, pur riconoscendo valida la distinzione tra elementi dell'offerta ed elementi di conoscenza della stessa, ha in ogni caso ritenuto che tale distinguo non giustificava l'insanabile lacuna dell'offerta in ragione di quanto espressamente previsto dall'art. 46, comma 1-bis, d.lgs. n. 163 del 2006 (applicabile ratione temporis) secondo cui «La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti […] nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali».

Più in particolare, sempre secondo il Collegio, l'incertezza assoluta dell'offerta è tale se non può superarsi neppure con i comuni metodi ermeneutici residuando comunque – come avvenuto nel caso di specie – un margine di dubbio sull'effettivo contenuto dell'offerta a nulla rilevando la circostanza che la lex specialis di gara non sanzionasse tale omissione con l'esclusione del concorrente.

La legittimità dell'esclusione del concorrente, nella fattispecie, era ulteriormente avallata, tra l'altro, dalla rigidità ed univocità della prescrizione contenuta nella lex specialis, secondo cui «I prezzi della fornitura complessiva dell'intero lotto devono essere analiticamente dettagliati con l'indicazione del prezzo dei singoli componenti […]».

Tra l'altro, sempre a giudizio del Collegio, a nulla rileva che – come sostenuto dall'appellante – i dati che il concorrente avrebbe dovuto inserire nella scheda di dettaglio potevano evincersi da altra documentazione depositata in sede di gara (questionario tecnico allegato e relazione sulle caratteristiche generali dell'apparecchiatura) in quanto tale profilo rileverebbe, al più, sul piano della completezza ma non anche su quello della determinatezza dell'offerta.

Circostanza che – a giudizio del Collegio – non può comunque ricondurre a determinazioni diverse dall'esclusione del concorrente.

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