Inammissibilità dell’impugnazione proposta avverso gli stessi atti di gara già contestati con autonomo gravame dal concorrente proposta con separato gravame

Redazione Scientifica
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27 Luglio 2017

L'art. 120 c.p.a. impone al ricorrente principale di impugnare gli atti sopravvenuti con motivi aggiunti, ma non contiene un'analoga disposizione relativamente al ricorso incidentale...

L'art. 120 c.p.a. impone al ricorrente principale di impugnare gli atti sopravvenuti con motivi aggiunti, ma non contiene un'analoga disposizione relativamente al ricorso incidentale. La disposizione di carattere generale di cui all'art. 43, comma 3, Cod. proc. amm., prevede poi che le domande nuove (rispetto a quelle svolte con il ricorso introduttivo o con quello incidentale) possono essere esperite con motivi aggiunti, ovvero con ricorso separato allo stesso Tribunale, ed il giudice provvede poi alla riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 70 dello stesso Cod. proc. amm.

Non è inammissibile, pertanto, il ricorso proposto avverso gli atti di gara sulla base dell'assunto che il ricorrente avrebbe dovuto esperire ricorso incidentale nell'ambito del giudizio principale e non anche ricorso autonomo. La concentrazione del giudizio, funzionale rispetto ai valori posti in evidenza dalla sentenza appellata, avviene in tali casi attraverso la riunione dei ricorsi di cui all'art. 70 Cod. proc. amm., puntualmente disposta con la sentenza appellata.