Indicazione degli oneri di sicurezza per servizi intellettuali pari a zero

Diego Campugiani
28 Agosto 2017

Vigente l'art. 87, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2016, l'indicazione nell'offerta economica degli oneri della sicurezza aziendali in misura pari a zero, è formalmente rispettosa della citata prescrizione, non risolvendosi in una causa di esclusione dalla gara, ma incidendo sulla valutazione della congruità dell'offerta.

Il TAR adito, dopo aver illustrato l'approdo giurisprudenziale in materia di mancata indicazione in offerta degli oneri della sicurezza (vedi Adunanza Plenaria, 27 luglio 2016, n. 19) ha rilevato che nel caso di specie, tuttavia, con riferimento a servizi di natura intellettuale, non era stata contestata l'assenza di tale indicazione ma la sua quantificazione pari a “zero”. Sicché è stato ritenuto che, l'indicazione nell'offerta economica degli oneri della sicurezza aziendali in misura pari a zero, sia formalmente rispettosa della citata prescrizione, in quanto la quantificazione di tali costi assume rilievo ai soli fini del giudizio di anomalia, non risolvendosi in una causa di esclusione dalla gara, ma incidendo sulla valutazione della congruità dell'offerta (cfr., ex multis, TAR Lombardia, sentenza n. 1977/2016, con la giurisprudenza ivi richiamata, nonché, TAR Lazio, sez. I ter, 13 dicembre 2016, n. 12442). Infatti, anche la giurisprudenza più recente, formatasi in relazione al Codice del 2016, è dell'avviso che, in presenza di appalti di servizi di ordine intellettuale, l'indicazione degli oneri di sicurezza pari a zero impongano di valutare in concreto, in sede di eventuale verifica di anomalia dell'offerta, se tale dichiarazione sia insostenibile o incongrua (cfr. TAR Liguria, Sez. I, 2 marzo 2017, n. 163; Cons. St., Sez. V, 19 gennaio 2017, n. 223; id., VI, 8 maggio 2017, n. 2098; id. VI, 1 agosto 2017, n. 3857). Tale orientamento è di persistente attualità, anche in vigenza del sopravvenuto art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, applicabile alla fattispecie sub iudice nella versione anteriore alla novella apportata al comma in esame dall'art. 60, comma 1, lett. e), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56. «Alla modifica da ultimo introdotta, peraltro, laddove contempla l'espresso esonero dall'indicazione dei costi aziendali interni per i servizi di natura intellettuale, deve attribuirsi natura ricognitiva del ‘diritto vivente' previgente e non invece natura costitutiva e innovativa “con esclusiva efficacia ex nunc proiettata nel futuro” (cfr. Cons. St., sentenza n. 3857/2017 cit.)».