Riparametrazione e soglia minima di punteggio

Redazione Scientifica
28 Settembre 2016

La riparametrazione è indispensabile nel caso in cui sia prevista una soglia di sbarramento, vale a dire un punteggio minimo che le offerte devono raggiungere...

La riparametrazione è indispensabile nel caso in cui sia prevista una soglia di sbarramento, vale a dire un punteggio minimo che le offerte devono raggiungere al fine di potere essere valutate, per evitare anomale restrizioni alla concorrenza ed al principio di massima partecipazione.

La fissazione di una soglia minima di punteggio per l'offerta tecnica non è un requisito di ammissione ma semplicemente un valore al di sotto del quale l'amministrazione non ritiene l'offerta accettabile quale che sia la proposta economica.

La riparametrazione di cui alla lettera a), punto 5, dell'allegato P del d.P.R. n. 207 del 2010 è indispensabile in quanto contente di ripristinare, anche in funzione pro-concorrenziale, un equilibrio tra i fattori di valutazione delle offerte.

Stante il divieto di commistione tra requisiti soggettivi dell'offerente e requisiti oggettivi dell'offerta, la verifica della regolarità della normativa di gara non può essere elaborata indulgendo a principi assoluti, quanto piuttosto verificando l'eventuale correlazione tra l'elemento di valutazione contestato rispetto alla qualità dell'offerta, al fine di stabilire se vi sia diretta proporzionalità tra la grandezza del primo e la grandezza della seconda.

L'art. 83, comma 5, del Codice dei Contratti prevede che le Stazioni Appaltanti, al fine di attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa; dette metodologie sono stabilite dal regolamento, distintamente per lavori, servizi e forniture e, ove occorra, con modalità semplificate per servizi e forniture.

Il Regolamento prevede al comma 2 dell'art. 283, che in una o più sedute riservate la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito secondo quanto previsto nell'allegato P, il quale, a sua volta, dispone che i coefficienti da attribuire ai singoli criteri di natura qualitativa possono essere determinati attraverso le modalità nello stesso elencate, oppure secondo il diverso metodo previsto nel bando di gara o nella lettera di invito.

L'amministrazione può individuare nella lex specialis quale metodo di attribuzione dei punteggi qualitativi dell'offerta la definizione all'unanimità del coefficiente di qualità da attribuire ad ogni offerta.

La decisione all'unanimità non costituisce elisione della valutazione individuale ma piuttosto incontro delle volontà individuale dei membri della commissione su un coefficiente numerico unico, consistendo in un metodo alternativo a quello della media dei singoli coefficienti ed implica la previa discussione e condivisione collegiale dei commissari.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.