Gli accordi commerciali stipulati da un gestore di servizi con il singolo operatore sono documenti amministrativi ostensibili

28 Settembre 2017

Gli accordi commerciali stipulati dal gestore di servizi aeroportuali con le società operanti il servizio di trasporto di persone mediante autobus sono a tutti gli effetti “documenti amministrativi” ai sensi delle norme sul diritto di accesso, pur afferendo alla disciplina sostanzialmente privatistica del rapporto tra le parti.

La fattispecie.

Una società cooperativa a responsabilità limitata, operante il servizio di trasporto di persone mediante autobus tra la città di Milano e l'aeroporto di Malpensa, adiva il competente Tribunale Amministrativo Regionale chiedendo la condanna di SEA s.p.a., gestore aeroportuale presso entrambi gli scali aeroportuali meneghini, a consentirle l'accesso a tutti i documenti con i quali quest'ultima aveva deciso di assegnare gli stalli del servizio di trasporto regionale. Evidenziava, a tal fine, che la richiesta di ostensione si inseriva nella trattativa volta al rinnovo del servizio dalla stessa svolto, con riguardo soprattutto al corrispettivo da versare.

Si costituivano in giudizio sia la SEA s.p.a., sia una delle assegnatarie, le quali chiedevano il rigetto del ricorso evidenziando, da un lato, che il rapporto tra il gestore del servizio e i singoli operatori aveva carattere puramente commerciale, con la conseguenza che la trasmissione degli atti e dei documenti richiesti avrebbe in sostanza concretizzato un comportamento sleale sul piano concorrenziale attese le esigenze di riservatezza e segretezza riguardo le strategie imprenditoriali; dall'altro, che l'accesso alla documentazione relativa all'affidamento degli stalli era illegittimo, anche sul piano strettamente giuridico, in quanto relativa ad attività di natura privatistica, non direttamente strumentale al servizio di trasporto aereo.

Ai fini dell'accesso non rileva la natura del singolo atto ma la connotazione pubblicistica dell'attività svolta dal soggetto che lo detiene.

Pur concordando sul fatto che il gestore aeroportuale svolgesse, nonostante la struttura formale di società per azioni, una serie di attività di rilievo pubblicistico, le rispettive parti processuali divergevano in ordine alla possibilità di sussumere i suddetti accordi commerciali nell'ambito della nozione di “documenti amministrativi” prevista dalle norme sul diritto di accesso.

Così riassunto l'oggetto della vicenda, nella fattispecie il TAR adito dapprima ribadisce la nozione di “documento amministrativo” prevista dall'art. 22, comma 1, lett. d), l. n. 241 del 1990, nonché quella di “pubblica amministrazione” di cui alla lettera e) dello stesso articolo (comma 1), quindi svolge un' approfondita analisi sull'attività del gestore dei servizi aeroportuali finalizzata a verificare se anche quella oggetto degli accordi commerciali avesse rilevanza pubblicistica perché collegata a un interesse disciplinato dal diritto nazionale o comunitario. E poiché la singola normativa regionale di riferimento prevedeva espressamente che i gestori assegnassero i relativi stalli, anche a titolo oneroso, secondo criteri predeterminati, trasparenti, adeguatamente pubblicizzati e non discriminatori – al fine di garantire la libera concorrenza tra gli operatori e il principio di rotazione – anche tale ambito viene ritenuto alla stregua di “attività di pubblico interesse” con la conseguenza, in ultimo, che gli accordi in discussione devono essere qualificati come amministrativi ai fini ostensivi.

Quanto, inoltre, all'interesse qualificato all'accesso, viene certamente ritenuto meritevole quello volto a tutelare il diritto a una libera esplicazione delle proprie prerogative imprenditoriali, tramite la verifica del rispetto da parte del gestore aeroportuale di criteri predeterminati, trasparenti e non discriminatori, come appunto imposto dalla normativa regionale di riferimento. Il rispetto e, prima ancora, la fissazione di tali criteri, vengono ritenuti in effetti verificabili, a monte, attraverso l'esame della documentazione a tale fine predisposta e pubblicizzata, e, a valle, attraverso l'analisi degli atti privatistici stipulati con gli esercenti il servizio di interesse pubblico. Né può ritenersi tale istanza di accesso come diretta a un controllo generalizzato sull'attività del gestore aeroportuale, ovvero ostative all'accoglimento della stessa «le esigenze di riservatezza, del segreto commerciale e delle strategie imprenditoriali delle parti», non venendo in questione alcun disvelamento del know-how aziendale interno, ma la semplice ostensione di accordi commerciali finalizzati a garantire la gestione di stalli di interesse pubblico. Anzi, viene sottolineato che è proprio la trasmissione degli atti e dei documenti richiesti a impedire la lesione di un corretto e paritario confronto concorrenziale tra i diversi operatori (che, viceversa, sarebbe certamente derivata nel caso di mancato rispetto del principio di trasparenza nella gestione dell'attività di interesse pubblico).

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