Insussistenza del difetto di motivazione nel metodo valutativo del c.d. confronto a coppie
28 Ottobre 2016
Il caso concerne l'impugnazione dell'esito di una procedura ristretta esperita per l'affidamento, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio sostitutivo di mensa aziendale mediante fornitura di buoni pasto cartacei a ridotto impatto ambientale ed elettronici, da utilizzare in una rete di ristoranti. La sentenza di primo grado aveva annullato l'aggiudicazione in accoglimento della censura secondo cui «i punteggi numerici all'esito del confronto a coppie non sarebbero stati in alcun in alcun modo motivati, né dai singoli commissari né dalla commissione collegialmente intesa non essendo stato nemmeno previsto alcun sub-criterio o sub-punteggi in relazione ai tre elementi che il progetto tecnico avrebbe dovuto illustrare, con conseguente impossibilità di verificare tanto l'iter logico seguito dalla stazione appaltante quanto rispetto il rispetto della lex specialis». Il Consiglio di Stato, non condividendo le ragioni dell'accoglimento della predetta censura, ha accolto l'appello evidenziando che:
Pertanto secondo il Collegio non v'è dubbio che il confronto a coppie sia stato correttamente eseguito dalla Commissione, non potendosi d'altra parte dubitare, che attraverso gli esposti sub-criteri si sia inteso definire, a beneficio della tendenziale omogeneità delle valutazioni sulle offerte concorrenti, ed in coerenza con le caratteristiche e le finalità della gara, il perimetro del giudizio discrezionale spettante a tale organismo nell'ambito di dette caratteristiche e finalità. Con riferimento alle caratteristiche del “confronto a coppie”, lo stesso consiste nella comparazione tra coppie di offerte con attribuzione da parte di ciascun commissario di un punteggio che va da un minimo ad un massimo, a quella di esse che considera prevalente e che esprime anche il grado di tale prevalenza ovvero una parità tra di esse. Il Giudice di prime cure, secondo il Collegio, non ha considerato che in siffatto metodo, per espressa previsione delle linee guida di cui all'allegato G del d.P.R. 207 del 2010, al punteggio di ciascun commissario corrisponde un giudizio di preferenza graduato espresso in forma lessicale che, sommato a quello degli altri commissari, esprime la preferenza della commissione sull'offerta di ciascun concorrente e che vale come motivazione del punteggio finale da essa attributo. In tal senso è del resto il costante orientamento per il quale «non sussiste alcun vizio di motivazione laddove il metodo di valutazione è basato sul cd. confronto a coppie» (Cons. Stato, Sez. III, n. 2050 del 2015), e dove è evidente il fine di non consentire un inammissibile sindacato sul merito dei punteggi attributi dalla commissione di gara. |