Contratto di avvalimento

Redazione Scientifica
28 Novembre 2016

L'avvalimento non può risolversi nel prestito di un valore soggettivo puramente cartolare e astratto...

L'avvalimento non può risolversi nel prestito di un valore soggettivo puramente cartolare e astratto, ma deve, al contrario, contenere il puntuale e concreto impegno dell'impresa ausiliaria di mettere a disposizione di quella ausiliata le risorse economiche, i mezzi strumentali e, più in generale, l'apparato organizzativo effettivamente necessari alla partecipazione alla gara e all'esecuzione dell'appalto.

Il contratto di avvalimento non può risolversi nella indeterminata e tautologica ripetizione letterale della formulazione lessicale della disposizione legislativa di riferimento, ma esige la declinazione negoziale di un vincolo puntuale ed univoco al “prestito” dei requisiti organizzativi, tecnici o finanziari di cui difetta l'impresa ausiliata per la partecipazione alla procedura.

L'indagine circa l'efficacia del contratto di avvalimento al fine di attestare il possesso dei relativi titoli partecipativi dev'essere svolta in concreto, avuto riguardo, cioè, al tenore testuale dell'atto ed alla sua idoneità ad assolvere la precipua funzione di garanzia assegnata all'istituto.

L'utilizzo all'interno del contratto di avvalimento dell'espressione lessicale “secondo l'occorrenza” non priva di consistenza e di operatività l'impegno negoziale assunto dall'impresa ausiliaria, posto che la predetta locuzione, lungi dallo sminuire l'efficacia del vincolo contrattuale, si limita a rinviare alla fase esecutiva l'esatta individuazione delle risorse umane e finanziarie effettivamente necessarie alla corretta esecuzione dell'appalto.

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