Verifica di congruità e costo del lavoro

Redazione Scientifica
28 Novembre 2016

Lo scrutinio di legittimità del giudizio sull'anomalia postula...

Lo scrutinio di legittimità del giudizio sull'anomalia postula, per un verso, un apprezzamento globale e sintetico sull'affidabilità dell'offerta nel suo complesso e deve arrestarsi, per un altro, a un controllo estrinseco della ragionevolezza e della logicità delle valutazioni compiute dalla commissione, senza, tuttavia, estendersi fino a un sindacato penetrante del merito degli apprezzamenti sulla serietà e sulla remuneratività dell'offerta.

Le tabelle ministeriali non rappresentano un limite inderogabile, ma solo un parametro di valutazione della congruità dell'offerta, con la conseguenza che lo scostamento, specie se di lieve entità, non legittima, di per sé, un giudizio di anomalia.

Ai fini della verifica di congruità di un'offerta sotto il profilo del costo del lavoro, il costo orario medio dev'essere moltiplicato per il monte ore effettivo (e, cioè, per le ore annue mediamente ed effettivamente lavorate), e non per il monte ore teorico.

Ai fini della verifica di congruità di un'offerta sotto il profilo del costo del lavoro, il costo orario non deve essere moltiplicato per il monte ore teorico ma per quello effettivo, dal momento che il costo orario di cui alle tabelle ministeriali è già determinato come comprensivo dei costi di sostituzione che il datore di lavoro deve sopportare per l'assenza del lavoratore (per qualsiasi causa), per cui il costo delle ore medie annue non lavorate (per ferie, festività, permessi sindacali, malattia ecc.) deve intendersi già computato in quelle effettivamente lavorate.

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