Verifica di congruità ed errore materiale nell’indicazione del prezzo offerto in sede di gara

Redazione Scientifica
28 Novembre 2016

In sede di verifica di anomalia, laddove risulti un diverso importo del prezzo offerto dall'impresa in sede di gara, non può essere...

In sede di verifica di anomalia, laddove risulti un diverso importo del prezzo offerto dall'impresa in sede di gara, non può essere adottata alcuna sanzione espulsiva o giudizio di non congruità laddove risulti che il diverso importo dell'offerta indicato nei giustificativi presentati non sia in grado di determinare alcuna incertezza o indeterminatezza dell'offerta economica perché frutto di una mera svista, chiaramente evincibile dal fatto che l'importo indicato nel riepilogo delle voci di costo giustificate corrisponde esattamente all'importo indicato nell'apposito modulo dell'offerta.

La rettifica di un errore materiale relativo all'indicazione del prezzo dell'offerta economica non integra una inammissibile e non consentita rimodulazione dell'offerta stessa.

Il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta non mira ad individuare specifiche e singole inesattezze nella sua formulazione, ma piuttosto ad accertare in concreto che l'offerta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto.

Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute in sede di verifica di anomalia delle offerte è circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, in considerazione della discrezionalità che connota dette valutazioni, come tali riservate alla stazione appaltante cui compete il più ampio margine di apprezzamento.

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