L’esperienza dei componenti della Commissione di gara rileva solo per l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica

28 Novembre 2016

L'esperienza nello specifico settore oggetto dell'appalto da parte dei componenti della Commissione di gara è richiesta solo e soltanto per l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica e non anche per l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta economica, frutto di un mero calcolo non opinabile, tant'è che la necessità di costituire una commissione di gara sussiste solo nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ma non anche ove il criterio prescelto sia quello del prezzo più basso. Inoltre, la deduzione di vizi relativi alla fase di nomina dei componenti della commissione impone al ricorrente la c.d. prova di resistenza.

La fattispecie. La Consip s.p.a. indiceva una gara per l'affidamento del servizio di gestione degli archivi cartacei dell'I.N.A.I.L. da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con puntuazione massima per l'offerta tecnica di 30 e per quella economica di 70. Non essendo risultata aggiudicataria, nonostante fosse l'attuale gestore del servizio in regime di prorogatio tecnica, la società ricorrente adiva il giudice amministrativo deducendo che l'ente aggiudicatore aveva provveduto alla nomina della Commissione di gara senza possedere i curricula dei relativi componenti, necessari viceversa per poterne valutare la rispondenza ai canoni prescritti ex lege, tant'è che nessuno degli stessi poteva ritenersi esperto nel settore della gestione degli archivi.

La prova "diabolica" di resistenza conquista anche la nomina dei componenti del seggio di gara.

La sentenza in esame premette in via generale, in primo luogo, che il processo amministrativo - in coerenza con la sua ratio sostanzialistica, finalizzata a garantire l'effettività della tutela delle posizioni coinvolte, e con la sua evoluzione da giudizio sull'atto a giudizio sul rapporto – deve tendere ad accertare non tanto la presenza di vizi formali o comunque non essenziali nell'espletamento dell'attività amministrativa, ma la fondatezza della pretesa dedotta in giudizio dalla parte ricorrente, vale a dire la spettanza del “bene della vita” perseguito con la proposizione del ricorso.

In secondo luogo, quanto più nello specifico al settore degli appalti pubblici, che l'esperienza dei componenti della commissione di gara è richiesta solo e soltanto per l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica e non anche per l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta economica, viceversa frutto di un mero calcolo non opinabile, tant'è che la necessità di costituire una commissione di gara sussiste solo nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ma non anche ove il criterio prescelto sia quello del prezzo più basso (art. 84 d.lgs. n. 163 del 2006, oggi art. 77, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016).

Ciò premesso, considerato che nella fattispecie la ponderazione della componente economica dell'offerta costituiva valore di gran lunga preponderante rispetto all'attribuzione del punteggio complessivo, il ricorso viene rigettato atteso che la ricorrente «non aveva fornito alcuna indicazione del motivo per il quale con una Commissione diversamente composta sarebbe stata possibile l'attribuzione di una così straordinaria differenza di punteggio alle offerte tecniche» rispetto a quelle collocatesi in graduatoria in posizione antecedente alla stessa. Le censure sulla composizione della Commissione non possono cioè essere apprezzate perché ritenute carenti di un concreto interesse ed inidonee ad incidere sull'esito della gara allorquando «la ricorrente non accompagnato alle stesse il benché minimo elemento sulle ragioni per le quali una Commissione composta da membri diversi avrebbe potuto valutare l'esistenza di una differenza qualitativa tra le offerte tecniche presentate talmente elevata da poter attribuire il massimo all'offerta” propria “ed un punteggio bassissimo alle altre offerte».

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