Prime applicazioni dell’art. 80 comma 5, lett. c) del nuovo Codice sull’esclusione dalla gara per "risoluzione anticipata" di un precedente contratto
28 Dicembre 2016
Il TAR evidenzia che l'art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016 consente alla stazione appaltante di escludere un operatore dalla procedura di gara qualora dimostri - con mezzi adeguati - che lo stesso si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua affidabilità. Per espressa previsione normativa, tra le ipotesi ricomprese nella suddetta causa di esclusione rientrano “le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione” che abbiano causato la risoluzione anticipata del rapporto, purché - precisa la disposizione - non sia stata contestata in giudizio, ovvero sia stata confermata all'esito di un giudizio. Nel nuovo Codice, a differenza della previgente disciplina dell'art. 38 comma 1, lett. f) del Codice del 2006, la “risoluzione anticipata” di un precedente contratto di appalto o di concessione ancora sub judice è quindi “irrilevante” ai fini “della esclusione degli operatori economici dalle procedure di gara indette dalla P.A.”. La suddetta interpretazione - aggiunge il Collegio - trova applicazione non solo in pendenza del processo civile, ma anche nell'ipotesi in cui l'istanza cautelare, incidentalmente avanzata nel giudizio sulla risoluzione contrattuale, sia stata rigettata. La sentenza precisa inoltre che la nuova disposizione non contrasta con l'art. 57 punto 4 della Direttiva 2014/24/UE,di cui costituisce attuazione,giacché quest'ultimo articolo non è “puntualmente completo e dettagliato” e pertanto non “self executing”. In termini cfr. anche TAR Calabria, Catanzaro, 19 dicembre 2016, n. 2522 nella news del 22 dicembre 2016, “L'esclusione per gravi illeciti professionali nel nuovo Codice dei contratti pubblici”. |