Sul possesso dell’attestazione SOA “senza soluzione di continuità”

28 Dicembre 2016

La sentenza afferma che è legittima l'aggiudicazione disposta in favore di un operatore che, a seguito della scadenza della validità triennale dell'attestazione SOA, abbia richiesto e ottenuto un nuovo certificato con categorie di lavori aggiuntive rispetto a quello presentato al momento dell'offerta, ma coerente con quanto richiesto dal bando di gara
Il Consiglio di Stato, sulla scorta del principio di ultrattività dell'attestazione SOA, ha dichiarato la legittimità dell'aggiudicazione disposta in favore di un operatore che, a seguito della scadenza della validità triennale dell'attestazione SOA aveva richiesto e ottenuto un nuovo certificato con categorie di lavori aggiuntive rispetto a quelle possedute al momento dell'offerta, ma coerente con quanto richiesto dal bando di gara.Il Collegio ha infatti ribadito (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen, n. 27/2012 e n. 8/2015), che il suddetto principio trova applicazione sia nell'ipotesi in cui l'impresa abbia tempestivamente richiesto il rinnovo della certificazione ex art. 76, comma 5, del d.P.R. n. 207/10 sia all'esito della verifica triennale ex art. 77, comma 1, del medesimo decreto. In entrambe le ipotesi, infatti, l'impresa, dopo il quinquennio o il triennio, può partecipare alle gare anche qualora non abbia ancora ottenuto il nuovo attestato o la verifica triennale, sempre che l'esito positivo di tali domande intervenga durante la fase della verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla gara del soggetto aggiudicatario.Nel caso di specie, l'impresa concorrente, dopo aver tempestivamente avviato la procedura per verifica triennale dell'attestazione aveva "convertito" tale richiesta in un “rinnovo” della domanda di certificazione con l'aggiunta di nuove categorie di lavori nel frattempo maturate. Il Collegio ha affermato che, anche la suddetta ipotesi, produce - relativamente alle categorie già possedute - l'effetto di realizzare la prosecuzione dell'attestato precedente e, pertanto, non determina alcuna soluzione di continuità nel possesso dei requisiti SOA. Peraltro – precisa e conclude il Collegio - la circostanza che l'impresa abbia maturato e ottenuto nuove categorie aggiuntive rispetto a quelle già possedute (cd. "variazioni minime" ex art. 76 comma 8, d.P.R. n. 207/10), non assume rilevanza per la salvezza degli effetti della precedente attestazione, con la conseguenza che “ben può ben dirsi che [l'impresa] non solo non ha mai perso quei requisiti in passato già valutati e certificati positivamente ma che, indubitabilmente, li ha mantenuti anche nel periodo di rilascio della nuova certificazione”.

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