Rito super-speciale e art. 29, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016

Redazione Scientifica
24 Marzo 2017

Ove non sia stato adottato il provvedimento che determina ammissioni ed esclusioni previsto...

Ove non sia stato adottato il provvedimento che determina ammissioni ed esclusioni previsto dall'art. 29, comma 1, secondo periodo del d.lgs. n. 50 del 2016 non è applicabile il rito di cui all'art. 120, comma 2-bis,c.p.a.

Il neonato rito super-speciale in materia di impugnazione contro le esclusioni e le ammissioni costituisce eccezione al regime “ordinario” del processo appalti (a sua volta eccezione rispetto al rito ordinario e allo stesso rito accelerato ex art. 119 c.p.a.) e, perciò, deve essere applicato solo nel caso in cui sia stato emanato il provvedimento di cui all'art. 29, comma 1, secondo periodo del d.lgs. n. 50 del 2016; in caso contrario l'impugnativa non può che essere rivolta, congiuntamente, avverso l'ammissione dell'aggiudicatario ed il provvedimento di aggiudicazione laddove il secondo sia conseguenza del primo.

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