Sui rapporti tra informativa antimafia, straordinaria e temporanea gestione dell’impresa e recesso da parte dell’Amministrazione

Redazione Scientifica
29 Aprile 2016

La ratio dell'art. 32, comma 10, d.l. n. 90 del 2014 non è quella di...

La ratio dell'art. 32, comma 10, d.l. n. 90 del 2014 non è quella di privare la stazione appaltante dei poteri di risoluzione o prosecuzione del rapporto una volta disposta la gestione straordinaria e temporanea dell'impresa, sia nell'ipotesi generale di cui all'art. 32, comma 1, che in quella particolare del comma 10 (informativa antimafia).

L'art. 32, comma 10, d.l. n. 90 del 2014 ha inteso consentire eccezionalmente al Prefetto di valutare l'adozione della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto o dell'accordo contrattuale o della concessione, ove l'impresa non rinnovi gli organi sociali o, nei casi più gravi, anche in via immediata e diretta.

L'attività di temporanea e straordinaria gestione è considerata di pubblica utilità ad ogni effetto poiché essa risponde al solo interesse generale di assicurare la realizzazione dell'opera, del servizio o della fornitura;

L'attività di temporanea e straordinaria gestione può seguire l'emissione dell'informativa e non deve necessariamente precederla come prevede, del resto, l'art. 32, comma 10, del d.l. n. 90 del 2014.

Fino all'adozione della misura di temporanea e straordinaria gestione – laddove il Prefetto ritenga sussistenti i presupposti di cui all'art. 32, comma 10, d.l. n. 90 del 2014 – l'informativa mantiene inalterati tutti gli effetti interdittivi, di cui all'art. 94, commi 1 e 2, d. lgs. n. 159 del 2011, salva l'eccezionale ipotesi di cui al comma 3;

La stazione appaltante è vincolata a recedere dal contratto, quando sia stata emessa l'informativa (e salva l'eccezionale ipotesi dell'art. 94, comma 3, d. lgs. n. 159 del 2011), se e fino a quando non sopraggiunga l'eventuale provvedimento di straordinaria e temporanea gestione adottata dal Prefetto per le eccezionali esigenze contemplate dall'art. 32, comma 10, d.l. n. 90 del 2014.

In presenza di una informativa antimafia interdittiva, la regola generale è quella della revoca dell'aggiudicazione o, se la stipula negoziale è già intervenuta, della risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 94, commi 1 e 2, d. lgs. n. 159 del 2011, costituendo la prosecuzione del contratto pubblico un rimedio di carattere straordinario, in presenza degli eccezionali requisiti di cui all'art. 32, comma 10, d.l. n. 90 del 2014.

La prosecuzione della esecuzione del contratto, laddove disposta dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 94, comma 3, d. lgs. n. 159 del 2011 è recessiva rispetto al preminente pubblico dell'amministrazione controllata di cui all'art. 32, comma 10, d.l. n. 90 del 2014, come chiarisce lo stesso dato letterale di tale ultima disposizione.

La validità del recesso deve essere anzitutto apprezzata, per il principio del tempus regit actum, con riferimento alla data della sua adozione.

L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche suscettibili di condizionamento mafioso, di cui all'art. 34 d.l. n. 159 del 2011 è una misura di prevenzione di carattere patrimoniale e non ha carattere retroattivo, non incidendo ex tunc sull'efficacia dei provvedimenti amministrativi in precedenza adottati.

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