Termini di impugnazione e piena conoscenza dell’aggiudicazione

Roberto Fusco
29 Aprile 2016

Il TAR Lazio, conferma l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il termine di trenta giorni per impugnare l'aggiudicazione definitiva, ordinariamente decorrente dalla relativa comunicazione, può essere incrementato nella misura necessaria a conoscere il contenuto dell'atto ed i relativi eventuali profili di illegittimità, ma in misura comunque non superiore ai dieci ulteriori giorni entro i quali il soggetto interessato può esperire la forma di accesso previsto dall'art. 79, comma 5-quater, d.lgs. n. 163 del 2006.

Nella pronuncia in commento viene affrontata la questione relativa al termine per la proposizione del ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva di una gara, tema già oggetto di giurisprudenza della Corte di giustizia europea (Corte di Giustizia, V sez., sentenza 8 maggio 2014, resa in causa C 161/13) e del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sez. III, 25 novembre 2015, n. 5830) secondo la quale il termine decadenziale di trenta giorni per l'impugnazione del provvedimento di aggiudicazione non decorre sempre dal momento della comunicazione prescritta dall'art. 79, comma 2 e comma 5, d.lgs. n. 163 del 2006, ma può essere incrementato del numero di giorni necessario al soggetto che si ritenga leso dall'aggiudicazione per conseguire la piena conoscenza del contenuto dell'atto e dei relativi profili di illegittimità. Secondo tale giurisprudenza, però, detto ampliamento del termine non può superare il termine dei dieci giorni necessari per esperire il particolare accesso semplificato (e accelerato) ai documenti di cui all'art. 79, comma 5-quater, d.lgs. n. 163 del 2006 (tale forma di accesso automatico non è tuttavia più contemplata dall'art. 76 d.lgs. n. 50 del 2016).

Nel caso di specie il Collegio ha ritenuto, facendo applicazione di tale principio giurisprudenziale, che la mera comunicazione via fax dell'intervenuta revoca non fosse idonea a far decorrere il termine di impugnazione, non contenendo gli elementi idonei a fornire la piena conoscenza del contenuto dell'atto e dei relativi possibili profili di illegittimità, dato che il provvedimento di revoca non era allegato alla predetta comunicazione ma solo menzionato in essa.

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