Sugli appalti di cui agli allegati II A e II B di cui al d.lgs. n. 163 del 2006 e sulla possibilità, in capo alla P.A., di richiedere, o meno, i requisiti di capacità economica e finanziaria

Redazione Scientifica
28 Luglio 2016

I servizi di stenotipia, trascrizione tradizionale, trascrizione automatizzata e assistenza alla fonia non sono esplicitamente indicati tra quelli contemplati...

I servizi di stenotipia, trascrizione tradizionale, trascrizione automatizzata e assistenza alla fonia non sono esplicitamente indicati tra quelli contemplati negli allegati II A e II B, al d.lgs.12 aprile 2006 n. 163, per cui rientrano nella categoria 27 (“altri servizi”) di cui al suddetto all'allegato II B a detto d.lgs.

Ai sensi dell'art. 20, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006, agli appalti di servizi di stenotipia, trascrizione tradizionale, trascrizione automatizzata e assistenza alla fonia non si applica l'art. 41 del Codice dei contratti pubblici, dedicato ai requisiti di “Capacità economica e finanziaria”.

Il fatto che la stazione appaltante abbia di suo deciso di regolare la gara attraverso il riferimento ad alcune norme del Codice dei contratti pubblici, non implica che la stessa abbia inteso recepire semplicemente e integralmente la disciplina di quest'ultimo.

L'indefettibile esigenza che l'affidamento dei pubblici appalti compresi nell'allegato II B del codice dei contratti pubblici del 2006, avvenga nel rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa enunciati nell'art. 27 di detto codice, non depriva la stazione appaltante della discrezionalità di cui dispone nel fissare i requisiti di partecipazione alla gara, che può modulare in ragione delle esigenze, anche omettendo di prenderne in considerazione taluno; ne consegue che la stazione appaltante, in relazione agli appalti di cui al ricordato allegato II B, può legittimante scegliere di non richiedere alcun requisito minimo di capacità economico-finanziaria: in assenza di specifici vincoli, individuare le modalità attraverso cui perseguire tali obiettivi, compete in via esclusiva alla stazione appaltante.

La mancata previsione di un requisito minimo di capacità economico-finanziaria non pregiudica l'interesse a che la gara si svolga in modo trasparente e in condizioni di parità tra i concorrenti, atteso che siffatta omissione ha valenza neutra rispetto a tale interesse.

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